Piscina: quando è pertinenziale e basta la SCIA
Tar Basilicata: si qualificano come pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del Testo Unico Edilizia le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso e/o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico
Data:
17 Maggio 2023
L’orientamento giurisprudenziale secondo cui le piscine hanno un’autonoma funzione non necessariamente complementare rispetto all’edificio principale si applica esclusivamente alle piscine di grandi dimensioni.
Lo ha affermato il Tar Basilicata con la sentenza 68/2023 dello scorso 8 maggio, che ha confermato la validità di una SCIA per assentire la realizzazione di una piscina di dimensioni contenute e ad esclusivo servizio del fabbricato principale.
Il caso
I proprietari di un condominio-villaggio turistico avevano realizzato una piscina su un basamento di cemento armato e un solarium, comunicando tramite CILA e SCIA la realizzazione di:
- una piastra di cemento armato di circa 50 mq., avente lo spessore di 20 cm;
- una piscina amovibile temporanea (per massimo 120 giorni) sulla predetta piastra di cemento;
- una piscina fissa, lunga 10 m., larga 3 m. ed alta 1,20 m., e di un muro perimetrale a protezione della piscina;
- un solarium temporaneo di 30 mq., costituito da una struttura metallica e da pannelli di legno;
- un nuovo solarium, in sostituzione di quello indicato nella predetta CILA.
Secondo i vicini confinanti, sia la piscina che il solarium avrebbero richiesto il permesso di costruire in quanto interventi di nuova costruzione.
Piscina non pertinenziale se c’è aggravio del carico urbanistico
Non è dello stesso avviso il Tar Basilicata, secondo cui, in questo caso, non può essere applicato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le piscine di rilevanti dimensioni non possono essere considerate come pertinenze urbanistiche, ma vanno qualificate come interventi di nuova costruzione, attesochè il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello civilistico ex art. 817 C.C., che si limita ad indicare la destinazione “in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa”, in quanto la pertinenza urbanistica è configurabile soltanto se non comporta alcun maggiore carico urbanistico, mentre le piscine hanno un’autonoma funzione non necessariamente complementare rispetto all’edificio principale, dal momento che tale orientamento giurisprudenziale si applica esclusivamente alle piscine di grandi dimensioni.
Piscina pertinenziale: i requisiti
Considerando le dimensioni della piscina, lunga 10 metri, larga 3 ed alta 1,20, deve essere applicato l’altro orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale vanno qualificate come pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6) del dpr 380/2001 le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso e/o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico (cfr. C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 6644 del 3.10.2019 e n. 6576 dell’1.10.2019; C.d.S. Sez. V Sent. n. 1951 del 16.4.2014, di riforma della Sentenza TAR Basilicata n. 390/2000; TAR Salerno Sez. II Sent. n. 1556 del 24.6.2021, nella parte in cui statuisce che “la realizzazione di una piscina può assumere i connotati di un intervento pertinenziale, qualora non abbia dimensioni rilevanti e sia destinata ad esclusivo servizio del manufatto principale cui accede”, ma respinge il ricorso, perché la piscina è pertinenziale ad un fabbricato abusivo; TAR Lazio Sez. II quater Sent. n. 1136 del 28.1.2020; TAR Lecce Sez. I Sentenze n. 1629 del 23.10.2019 e n. 1074 del 20.6.2019; TAR Umbria Sent. n. 509 del 7.10.2019; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 40 del 14.1.2019; TAR Palermo Sez. III Sent. n. 441 del 13.2.2015; cfr. pure Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 342 del 7.1.2019, che qualifica come pertinenza urbanistica ex art. pertinenza urbanistica ex art. 3, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001 una piscina più grande di quella di cui è causa, lunga 19 m., larga 9 m. ed alta fino a 3,60 m.; e vedi anche Cass. Pen. Sez. III Sentenze n. 8540 del 22.2.2018, n. 52835 del 14.12.2016 e n. 26624 del 19.6.2013).
Per questo motivo, visto che la perizia tecnica dei controinteressati ha dimostrato che la piscina di cui è causa rispetta il parametro, stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001, ai sensi del quale le pertinenze urbanistiche, per non essere considerati interventi di nuova costruzione, non devono avere una volumetria superiore al 20% del volume dell’edificio principale, in quanto il fabbricato residenziale dei controinteressati ha una volumetria complessiva di 378 mc. mentre la piscina in questione ha una volumetria di 36 mc., va statuito che i controinteressati hanno legittimamente presentato la SCIA, in quanto per la realizzazione della piscina in questione non era necessario il rilascio del permesso di costruire.
Ciò, peraltro, vale anche per il muro di protezione alla piscina.
Ultimo aggiornamento
17 Maggio 2023, 19:52