Piscina: quale titolo edilizio occorre?
Una piscina è nuova costruzione e necessita di permesso di costruire. I chiarimenti del Tar Campania
Data:
3 Aprile 2021
Il Tar Campania attraverso la sentenza n. 527/2021 ribadisce che una piscina non può essere qualificata come pertinenza ma come nuova costruzione, avendo un’incidenza rilevante sulla trasformazione del territorio.
Pertinenze e pertinenzialità: quali le differenze?
Con il termine di pertinenza si individuano quelle strutture connesse alla propria abitazione, individuate nella sostanza dalle categorie catastali:
- C/2: magazzini e locali di deposito, cantine, soffitte, solai;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse senza fine di lucro;
- C/7: tettoie chiuse o aperte.
La pertinenzialità è quel vincolo che lega un bene ad un altro bene. Il rapporto di pertinenzialità può intercorrere tra due mobili (l’autoradio e l’autovettura), tra un mobile e un immobile (l’antenna televisiva e la casa) e tra due immobili (il garage e l’abitazione).
Questo rapporto è descritto dall’art. 817 del Codice Civile ed è legato alla circostanza che la pertinenza ricada tra:
Le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione deve essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
Condizioni necessarie per la sussistenza del rapporto di pertinenzialità
Parafrasando ciò che dice l’art. 817 del c.c., possiamo dire che il rapporto di pertinenzialità dipende da un:
- fattore oggettivo dato dall’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro, che sia duraturo e non occasionale;
- fattore soggettivo dipendente dalla volontà del titolare dei beni in questione di “asservire” l’uno all’altro.
Il caso
Una privata veniva raggiunta da un’ordinanza di demolizione dal Comune, a causa di alcune opere ritenute abusive poiché realizzate senza il necessario permesso di costruire.
Tra i manufatti contestati risultava una piscina interrata di oltre 12 m².
La privata sosteneva in sua difesa che la piscina avrebbe dovuto essere considerata come pertinenza assentibile con una SCIA e pertanto non sanzionabile con la demolizione.
Seguiva, quindi, un ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Campania
I giudici del Tar richiamano l’applicazione dell’art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) lett. e (interventi di nuova costruzione) del dpr 380/2021.
Essi ritengono che la piscina dà luogo ad una struttura edilizia che trasforma permanentemente il sito, nel quale è ubicato il manufatto, a causa dello sbancamento del terreno e della successiva costruzione della vasca.
Per i togati ne consegue che tale opera non può essere considerata come pertinenza.
La piscina in questione, oltre a costituire una permanente modificazione del suolo, ha un rilievo autonomo tale da escludere la relazione di accessorietà rispetto al manufatto inteso come principale.
Per tali motivi l’opera contestata va considerata come nuova costruzione necessitante di un permesso di costruire.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Ultimo aggiornamento
3 Aprile 2021, 10:57