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Piscina pertinenziale senza permesso: il corretto accertamento delle dimensioni

CGA Sicilia: per considerarsi pertinenziale, una piscina deve essere inidonea al nuoto agonistico, pre-agonistico o anche solo amatoriale, e quindi lunga (dal lato diagonale) meno di 12,5 metri

Data:
11 Dicembre 2024

Nella sentenza 926/2024 del 26 novembre, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana fissa delle ‘regole’ per definire la pertinenzialità delle piscine realizzate in zone non sottoposte a vincolo, di fatto indicando quando è necessario il permesso di costruire e quando, invece, si può procedere con SCIA o in edilizia libera.

Ricordando che ogni sentenza va riferita al caso specifico, c’è da sottolineare come questa pronuncia si dicosti da alcune precedenti in materia, consentendo un ‘allargamento’ del perimetro di pertinenzialità per le piscine scoperte.

La piscina

Oggetto del contendere è una piscina delle dimensioni di 10,00 per 6,00 metri con un’altezza media pari a 1,30 metri quasi totalmente interrata (70 metri quadri di volume).

Per il comune, serviva il permesso di costruire e in sua assenza l’opera era da demolire. Stesso discorso per il Tar Sicilia, mentre il CGARS stravolge tutto affermando che l’opera in questione debba essere correttamente definita “piscina” e non vasca per la raccolta delle acque piovane ad uso irriguo, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, ma per le dimensioni e le specifiche caratteristiche che la distinguono, debba essere qualificata come pertinenza – anche in senso urbanistico – dell’immobile principale ubicato nell’unica particella di proprietà di parte appellante e, come tale, non necessita di autonomo titolo edilizio, non integrandosi un nuovo e autonomo intervento di  trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Piscina: le caratteristiche della pertinenzialità

Il CGARS ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si debba affidare ad astratte affermazioni di principio, ma sia necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio.

Deve condividersi, in punto di diritto, quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6644 del 2019 secondo cui “l’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/4/2014, n. 1951); in tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un’autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell’immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso”.

L’accertamento delle dimensioni per stabilire la pertinenzialità

Palazzo Spada afferma che “Ai fini dell’accertamento in concreto delle non rilevanti dimensioni di una piscina, sì da poterla considerare pertinenza edilizia, deve aversi riguardo non all’unità di misura del metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì al metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina), in quanto il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale, perciò la lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezzoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare)“.

Ne deriva che “devono ritenersi inidonee al nuoto, anche amatoriale, e dunque classificabili come pertinenze, le piscine in cui la massima misura riscontrabile sia contenuta in un segmento di retta di lunghezza non eccedente m. 12,00, quale lunghezza pari alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profondità costante di 2 metri) che è di 12,50 metri, nonché di profondità inferiore a 2,00 metri, al fine di non consentirne qualsivoglia uso (subacqueo) o funzione (sportiva) che non sia meramente accessoria all’edificio principale

Ultimo aggiornamento

11 Dicembre 2024, 19:47