Piscina esterna: quando serve il permesso di costruire
Tar Campania: la realizzazione di una piscina è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire
Data:
12 Aprile 2024
Il TAR Campania, con la sentenza 1995/2024 del 25 marzo scorso, ha confermato l’ordinanza comunale per la demolizione di opere abusive, consistite nella costruzione di una piscina interrata e volumi sottostanti, in assenza di titolo edilizio.
La sentenza affronta il tema della pertinenza urbanistica di una piscina costruita accanto all’abitazione principale.
Il TAR chiarisce che, per considerare la piscina come pertinenza urbanistica, deve essere strettamente legata all’edificio principale, senza un valore di mercato autonomo e senza aumentare il carico urbanistico.
Tuttavia, la realizzazione di una piscina adiacente all’abitazione può non essere considerata pertinenza se svolge una funzione autonoma rispetto all’edificio principale, influenzando l’assetto edilizio preesistente e aumentando il carico urbanistico.
Il TAR richiama la giurisprudenza che stabilisce che tutti gli elementi strutturali, inclusa la piscina, concorrono al computo della volumetria del manufatto e che la realizzazione di una piscina è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, soggetto al regime del permesso di costruire.
Pertanto, nel caso esaminato, la piscina realizzata non può essere considerata una mera pertinenza urbanistica, ma rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia, poiché ha una funzionalità autonoma e trasforma il territorio in modo durevole.
Di conseguenza, era necessario ottenere un permesso di costruire, il cui mancato rilascio ha determinato l’abuso edilizio e l’ordinanza di demolizione.
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2024, 20:15