Sportello Unico per l'Edilizia

Permesso di costruire scaduto e conseguenze

Un permesso di costruire che risulti scaduto per decorrenza dei termini non può essere dichiarato illegittimo né si può impugnare una SCIA ad esso correlato

Data:
6 Novembre 2021

Con la sentenza n. 6910/2021 il Consiglio di Stato fa alcuni interessanti considerazioni sulla possibilità o meno d’impugnazione di un permesso di costruire e la correlata SCIA per la variante.

Il caso

Una privata, venuta a conoscenza di una serie di interventi edilizi sulla proprietà di un suo vicino, faceva ricorso al Tar contro il permesso di costruire rilasciato a quest’ultimo e contro la denuncia di inizio attività (ora SCIA) presentata al Comune in ordine ad una variante al citato permesso di costruire.

La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del dpr 380/2001.

Sosteneva che il permesso di costruire del vicino ormai scaduto a causa dei lavori iniziati in ritardo e fuori dai limiti imposti dallo stesso titolo edilizio, fosse divenuto illegittimo e ne chiedeva quindi l’annullamento, così come chiedeva anche l’annullamento della SCIA.

Il Tar respingeva il ricorso; la questione giungeva al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada sono d’accordo con il giudizio espresso dal Tar:

l’eventuale superamento dei termini assegnati per iniziare i lavori è causa di decadenza del permesso di costruire, non già di sua illegittimità […]

I togati osservano che, oltretutto, nel caso in esame non vi è prova che i lavori per i quali si contesta il permesso di costruire, non siano iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, come prescrive l’art. 15 del dpr 380/2001.

Il CdS si sofferma sulla richiesta di annullamento della denuncia di inizio attività.

Sulla questione i giudici precisano che all’epoca del ricorso introduttivo era già entrato in vigore l’art. 6 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 19 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per cui:

La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Spiegano ancora i giudici che l’impugnazione della DIA (ora SCIA) è inammissibile poiché costituisce atto privato, cosicché l’interessato leso dagli effetti della denuncia d’inizio attività può utilizzare soltanto l’azione contro il silenzio dell’amministrazione preposta al controllo e alle verifiche, senza che possano residuare ulteriori tipologie di azioni.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Ultimo aggiornamento

6 Novembre 2021, 17:03