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Permesso di costruire: quando si può formare per silenzio assenso

Tar Lazio: affinché di titolo abilitativo tacitamente formatosi possa discorrersi, presupposto imprescindibile è che l’istanza presentata dal privato sia "quantomeno aderente al 'modello normativo astratto' prefigurato dal legislatore" pena la "inconfigurabilità giuridica" della stessa. In pratica, la domanda deve essere completa degli elementi essenziali

Data:
4 Aprile 2025

A volte, quando viene presentata una richiesta di permesso di costruire, l’amministrazione comunale non risponde entro i termini previsti dalla legge (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento). In questi casi, ci si chiede se il titolo edilizio possa considerarsi rilasciato automaticamente attraverso il meccanismo del silenzio assenso.

Su questa questione è intervenuto il TAR Lazio con la sentenza n. 6106/2025 del 26 marzo, esaminando il ricorso di alcuni cittadini che ritenevano di aver ottenuto il permesso di costruire in via tacita.

Il caso concreto: richiesta di permesso e rifiuto dell’amministrazione

Nel febbraio 2020, i ricorrenti avevano richiesto il permesso per demolire un edificio esistente e ricostruirlo rispettando l’indice di edificabilità previsto. Dopo il decorso dei termini per la risposta da parte del Comune, nel febbraio 2022 hanno sollecitato l’ente affinché rilasciasse il titolo edilizio o confermasse l’avvenuta formazione del permesso per silenzio assenso, in base all’art. 20, comma 8, del DPR 380/2001.

L’amministrazione ha però risposto con una comunicazione di preavviso di diniego, alla quale i ricorrenti hanno ribattuto con osservazioni. Dopo diversi scambi di documenti, il Comune ha ufficialmente negato che il permesso si fosse formato tacitamente e ha respinto la domanda.

I richiedenti hanno quindi presentato ricorso al TAR, sostenendo che il titolo edilizio dovesse considerarsi validamente formato per il solo decorso del tempo, anche in presenza di irregolarità. Tale tesi si basava su alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui, una volta scaduti i termini di legge, l’amministrazione non potrebbe più negare il titolo ma solo intervenire in una fase successiva con un riesame o una revoca.

 

Le due interpretazioni giurisprudenziali sul silenzio assenso

Il TAR ha ricordato che esistono due diversi orientamenti sulla formazione del permesso di costruire per silenzio assenso:

  1. l’orientamento prevalente, secondo cui il titolo edilizio può formarsi tacitamente solo se l’intervento è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 616/2022; Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10459/2024);
  2. un secondo orientamento, secondo il quale il permesso si considera formato anche senza la conformità urbanistica, purché siano trascorsi i termini previsti dalla legge (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3813/2024).

Tuttavia, entrambi gli approcci concordano sul fatto che, affinché il silenzio assenso possa operare, la domanda deve essere almeno completa degli elementi essenziali previsti dalla normativa edilizia.

Le carenze della domanda e il rigetto del TAR

Nel caso specifico, il TAR ha stabilito che l’istanza presentata dai ricorrenti era incompleta e non rispettava i requisiti minimi richiesti. Tra le principali lacune riscontrate:

  • la relazione tecnica non conteneva informazioni essenziali sul dimensionamento e l’efficienza energetica degli impianti, né su sistemi di accumulo e risparmio idrico;
  • il piano di gestione dei rifiuti era inadeguato, mancando una stima precisa dei materiali prodotti e del loro smaltimento;
  • la dichiarazione sulle barriere architettoniche era generica e priva di dettagli concreti sulla reale accessibilità degli spazi;
  • non era stata fornita alcuna documentazione sulle opere di urbanizzazione primaria;
  • mancava il nulla osta archeologico della Soprintendenza;
  • gli elaborati grafici del progetto erano incompleti e non allegati alla documentazione ufficiale.

Considerate queste carenze, il TAR ha respinto il ricorso, affermando che la domanda non poteva essere considerata nemmeno astrattamente idonea a far scattare il silenzio assenso. Anche seguendo l’interpretazione più favorevole, il permesso non avrebbe potuto considerarsi automaticamente concesso.

Ultimo aggiornamento

4 Aprile 2025, 20:47