Sportello Unico per l'Edilizia

Permesso di costruire: il comune non può annullarlo in autotutela dopo 20 anni

l provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

Data:
18 Gennaio 2024

La pubblica amministrazione non può annullare in auto-tutela un permesso di costruire rilasciato 20 anni prima.

Lo ha chiarito il Tar Lazio nella sentenza 378/2024 del 9 gennaio, relativo ad un’ordinanza del marzo 2023, con la quale un comune annullava in autotutela dei titoli edilizi relativi ad un immobile, realizzato con permessi di costruire del 1997, 2001 e 2002, in quanto tutti rilasciati in assenza di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004).

Il ricorso

Secondo il privato, che ha impugnato l’ordinanza al TAR del Lazio:

  • la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto condizionare, al più, l’efficacia del titolo edilizio, non potendo la sua assenza costituire causa di invalidità del titolo medesimo;
  • l‘annullamento d’ufficio dei precedenti titoli edilizi era viziato per essere intervenuto successivamente al termine di legge previsto dall’art. 21 nonies legge 241/1990 e decorrente, nel caso di specie, dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, senza alcuna spiegazione da parte dell’amministrazione circa le eventuali ragioni del superamento di tale termine;
  • il Comune non aveva motivato circa le ragioni di interesse pubblico sottese al ritiro in autotutela, omettendo di comparare l’interesse pubblico con gli interessi dei privati destinatari del provvedimento in autotutela;
  • se l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata avesse realmente costituito l’obiettivo essenziale dell’azione amministrativa, il Comune avrebbe dovuto sperimentare la possibilità di sottoporre i permessi di costruire e le concessioni edilizie a valutazione paesaggistica, anziché optare per l’annullamento dei titoli edilizi.

Il comune deve rispettare i tempi di legge

Il TAR accoglie il ricorso fondando le motivazioni su quanto statuito dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 (nella sua versione – vigente dal 31.07.2021 – da ultimo modificata dall’art. 63 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021), «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

La giurisprudenza – ricorda inoltre il TAR – ha anche chiarito che «È illegittimo l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria — adottato anteriormente alla riforma dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, operata dalla l. n. 124/2015 — emanato oltre il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, in assenza di condotte integranti i presupposti giuridici che autorizzano il superamento di tale termine. Infatti, il temine di diciotto mesi, se, per un verso, non può applicarsi in via retroattiva — nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 124/2015 — per un altro verso, non può che cominciare a decorrere dalla entrata in vigore della nuova disposizione anche in relazione a provvedimenti emanati anteriormente. In ogni caso, quanto al rispetto del parametro della ragionevolezza del termine, la novella vale come prezioso indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell’osservanza di tale regola».

Applicando analogamente al caso di specie il principio giurisprudenziale sopracitato, si osserva che la modifica del citato art. 21-nonies è entrata in vigore il 31.07.2021, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato in data 21.03.2023ben oltre il suddetto termine di 12 mesi, e senza alcuna motivazione sulle eventuali ragioni di tale superamento.

Il provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi è quindi illegittimo e deve essere annullato, senza tuttavia che ciò comporti alcun effetto sulle difformità, accertate con la medesima ordinanza, rispetto agli atti autorizzativi.

Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2024, 19:39