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Permesso di costruire: chi può presentarlo oltre al proprietario?

Il Tar Campania ribadisce che oltre al proprietario possono presentare il permesso di costruire anche “altri aventi titolo”, tra cui gli eredi Con la sentenza n.

Data:
6 Dicembre 2018

Il Tar Campania ribadisce che oltre al proprietario possono presentare il permesso di costruire anche “altri aventi titolo”, tra cui gli eredi

Con la sentenza n.1388/2018 il Tar Campania chiarisce chi può presentare un permesso di costruire oltre al proprietario.

I fatti in breve

La proprietaria di un immobile impugnava dinanzi il Tar il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso di costruire, motivato dall’amministrazione comunale sulla scorta della mancanza di un titolo legittimante al rilascio del provvedimento abilitativo.

La ricorrente chiariva di aver presentato un’attestazione della sussistenza del titolo, di per sé sufficiente, e di aver comunque poi integrato la documentazione richiesta anche attraverso una perizia di parte. Successivamente si costituivano in giudizio gli eredi, a seguito del decesso dell’originaria ricorrente.

Il Tar Campania accoglieva il ricorso ribadendo che:

il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia “titolo per richiederlo“, espressione che si identifica con la legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con la stessa di natura anche solo obbligatoria.” (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 3048/2018)

Nel caso di specie, emergeva una situazione quantomeno di fatto, se non di piena titolarità, tale da legittimare l’originaria ricorrente a richiedere il titolo edilizio; né peraltro il Comune aveva dimostrato l’esistenza di possibili altri titolari del diritto, oltre agli eredi della ricorrente.

Chi può presentare il permesso di costruire

I soggetti che possono presentare il permesso di costruire, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza sono:

  • il proprietario del suolo
  • il titolare del diritto di superficie
  • l’amministratore del condominio (sulle parti comuni)
  • il concessionario di beni demaniali
  • l’usufruttuario (per interventi che non stravolgano la destinazione economico-sociale del bene)
  • l’enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali)
  • l’assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare
  • l’affittuario coltivatore diretto (art. 14 e 16 della legge n.11/1971)

Non sono legittimati invece i possessori di immobili che non sono titolari di un diritto sul bene ma esercitino soltanto di fatto il contenuto di diritti che ad essi non fanno capo (vedi C. Stato, sez. V, n. 2882/2001).

Ultimo aggiornamento

6 Dicembre 2018, 19:27