Permesso di costruire: bisogna iniziare i lavori entro un anno, pena la decadenza
Il Tar Toscana chiarisce quali sono i lavori che vanno iniziati entro il termine di un anno per evitare che il permesso di costruire decada Con sentenza n.
Data:
15 Novembre 2018
Il Tar Toscana chiarisce quali sono i lavori che vanno iniziati entro il termine di un anno per evitare che il permesso di costruire decada
Con sentenza n. 1426/2018 il Tar Toscana chiarisce che entro un anno dal rilascio del permesso di costruire bisogna iniziare i lavori (quali: innalzamento di elementi portanti, elevazione di muri, esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni, e non i soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento), altrimenti il titolo edilizio rilasciato decade.
I fatti in breve
Nel 2005 un proprietario aveva richiesto ed ottenuto il permesso di costruire relativo ad un intervento di ristrutturazione urbanistica su di un immobile di sua proprietà.
Il progetto presentato prevedeva la demolizione dell’edificio esistente, ridotto a rudere, e la sua ricostruzione ed ampliamento per la realizzazione di una villetta unifamiliare ad un piano, con annessi loggiato e garage.
Il termine per l’inizio dei lavori era stato stabilito in dodici mesi dal rilascio del permesso (entro il 27 dicembre 2006) e quello per l’ultimazione dei lavori in trentasei mesi dal loro inizio (entro il 27 dicembre 2009).
Dopo aver dato avvio ai lavori, aver ottemperato ad alcuni adempimenti imposti dal Comune, avere installato il cantiere e demolito il rudere, il proprietario veniva a mancare, lasciando l’immobile ai due figli ed alla moglie.
Nel 2008 veniva notificato agli eredi un provvedimento a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con il quale veniva dichiarata la decadenza del permesso di costruire del 2005 e la sospensione dei lavori.
Gli eredi impugnavano, quindi, il provvedimento comunale di decadenza per mancato inizio dei lavori del permesso di costruire a suo tempo rilasciato.
Essi lamentavano che il permesso di costruire rilasciato conteneva diverse prescrizioni, consistenti in una serie di adempimenti da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori, e che il Comune avrebbe dovuto computare l’effettiva decorrenza del termine per l’inizio dei lavori non dalla data di rilascio del permesso, ma dal completamento delle attività preliminari.
Decisione del Tar
Il Tar nel respingere il ricorso chiarisce che:
atteso che la decorrenza del termine per l’inizio dei lavori è stabilita dallo stesso permesso di costruire, che espressamente fissa lo spirare del termine al 27 dicembre 2006 con previsione rimasta inoppugnata. In ogni caso, la tesi del ricorrente è in frontale contrasto con la complessiva disciplina dettata dall’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, secondo cui il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, salva la possibilità del titolare di chiederne la proroga per fatti estranei alla volontà del titolare
Viene, inoltre, ribadito che le eventuali difficoltà, di qualsiasi genere, incontrate nella fase preliminare all’installazione del cantiere avrebbero potuto, e dovuto, essere sottoposte all’amministrazione comunale attraverso un’istanza di proroga dei termini per l’inizio dei lavori.
I lavori possono allora ritenersi “iniziati” quando consistono nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento (giurisprudenza costante, per tutte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467; id., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381).
Ultimo aggiornamento
15 Novembre 2018, 20:51