Pergotenda: se diventa destinazione commerciale è abusiva
Consiglio di Stato: una pergotenda non può essere utilizzata per aumentare la superficie dedicata all'attività diretta area di vendita o a utilizzo quale magazzino a servizio, ad esempio, di un supermercato
Data:
30 Giugno 2022
La sentenza 5130/2022 dello scorso 22 giugno del Consiglio di Stato tratta il caso dell’installazione di una pergotenda su un’area di pertinenza e servizio del locale commerciale nel quale svolge l’attività di supermercato.
Oltre al titolo edilizio costituito dalla CILA, la ricorrente ha ottenuto l’assenso del condominio ove è ubicato il locale aveva autorizzato l’intervento in parola, avendo preso atto che lo stesso non fosse lesivo dell’estetica del fabbricato condominiale.
Il Comune ha però contestato alla società appellante di aver snaturato la struttura realizzata come pergotenda trasformandola in un’area funzionale e aggiuntiva all’attività commerciale.
Se la pergotenda cambia destinazione d’uso
In particolare, alla società sono contestati
- a) la persistente chiusura laterale (tra l’altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura;
- b) l’aver destinato la superficie ricavata come area di deposito e movimentazione permanente.
Il Tar competente ha rigettato il ricorso sulla base della motivazione che ”dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune, emerge che è stata snaturata la funzione della pergotenda, come rappresentato dal Comune nell’ordinanza di demolizione impugnata, come sopra richiamata, nel senso che la struttura realizzata da parte ricorrente non è utilizzata per le finalità proprie della pergotenda, e cioè elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell’immobile, ma amplia di fatto la superficie dell’attività commerciale, come emerge dai verbali di sopralluogo e risulta ictu oculi dalla documentazione fotografica allegata agli stessi. Peraltro l’utilizzo per finalità diverse è stato riscontrato anche dopo l’ordinanza cautelare che, come sopra riportato, aveva statuito “fermo restando il potere dovere dell’amministrazione di verificare attraverso adeguati controlli l’utilizzo dello spazio esterno in concreto attuato in conformità alla vigente normativa sul commercio”.
L’assenso del condominio non conta
Prima di tutto, il Consiglio di Stato osserva che al riguardo non può assumere alcuna rilevanza l’esistenza di una delibera condominiale, non impugnata, che acconsente all’installazione della pergotenda, avente eventualmente rilievo meramente civilistico, ma non idoneo a elidere l’interesse dell’interveniente all’esito della controversia.
La pergotenda che diventa area commerciale non è più una pergotenda
Poi si passa all’esame del merito.
E qui il Collegio rileva in primo luogo come il provvedimento gravato non abbia contestato l’assenza dei requisiti morfologici o strutturali per la qualificazione come pergotenda di quanto realizzato, bensì ha contestato l’intervenuta differente destinazione della stessa, ovverosia la circostanza che la struttura realizzata quale pergotenda sia stata concretamente adibita a una destinazione differente rispetto alla sua naturale finalità, ovverosia all’ampliamento dell’area utilizzata a fini commerciali dal contiguo supermercato.
Ciò è reso evidente dal tenore del provvedimento ripristino dello stato dei luoghi che contesta “la persistente chiusura laterale (tra l’altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura denunciata; b) l’aver destinato la superficie ricavata come area di deposito e movimentazione permanente”.
Il Collegio evidenzia al riguardo, come effettivamente la parte appellante abbia snaturato, come indicato nella gravata sentenza la funzione della pergotenda, che è quella di fungere da “elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell’immobile”, per ampliare l’area adibita a destinazione commerciale, sostanzialmente utilizzando in modo illegittimo la struttura per l’aumento della superficie dedicate all’attività diretta area di vendita o a utilizzo quale magazzino a servizio del supermercato.
Al riguardo, non hanno pregio le censure dell’appellante che tendono a sminuire tale utilizzo quale ampliamento dell’area dedicata all’attività commerciale, mediante una lettura delle risultanze dei sopralluoghi intervenuti sul posto che non darebbero certezza rispetto a tale uso non funzionale della pergotenda.
Il Collegio rileva:
- in primo luogo come sia indubbio in punto di diritto che tale utilizzo ai fini dell’ampliamento dell’area destinata a finalità commerciali a servizio dell’adiacente supermercato sia illegittima e giustifichi pienamente un ordine di ripristino;
- in secondo luogo come dalle risultanze dei sopralluoghi allegati agli atti risulta evidente come, pur tenendo presente che la concreta fattispecie si presta a un’agevole modifica della destinazione della struttura, tale illegittimo utilizzo ci sia stato e lo stesso sia stato, quindi, correttamente sanzionato con una misura ripristinatoria. D’altra parte la stessa appellante nell’atto di appello ha indicato l’utilizzo della pergotenda con finalità di deposito e protezione temporanea di merci.
Poprio tenendo conto del tenore del provvedimento ripristinatorio, quest’ultimo non incide sull’esistenza stessa della struttura, di cui non viene contestato il ricorrere dei requisiti necessari per essere qualificata come pergotenda, bensì sull’uso “distorto” e disfunzionale che ne è stato fatto della stessa.
In base al provvedimento sanzionatorio è il corretto utilizzo della stessa che va ripristinato, ovverosia la rimozione dell’utilizzo della pergotenda quale ampliamento dell’attività commerciale.
Ultimo aggiornamento
30 Giugno 2022, 22:54