Pergotenda, pergolato e Regolamento urbanistico edilizio (RUE): i confini dell’edilizia libera
Consiglio di Stato: la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell'ambito della c.d. “attività edilizia libera” non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
Data:
19 Ottobre 2023
Per rientrare in regime di edilizia libera, una pergotenda (ma anche un piccolo pergolato) devono anche rispettare i limiti dimensionali previsti dal Regolamento edilizio comunale, espressamente richiamato dal Testo Unico edlizia.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza 8334/2023 dello scorso 14 settembre, relativa ad un’opera edilizia (per il ricorrente trattasi di ‘pergotenda’, per il comune di ‘pergolato’) per la quale l’amministrazione comunale aveva ordinato l’immediata sospensione dei lavori, in applicazione del regolamento edilizio urbanistico vigente, il quale prevede la realizzazione di pergolati e gazebi aventi superficie massima di 25 mq per unità immobiliare, a fronte della superficie di oltre 50 mq della struttura in esame.
Il ricorso
Per i ricorrenti, si trattava di una pergotenda assentibile in edilizia libera (art.6 Testo Unico Edilizia), in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale.
L’intelaiatura metallica, infatti, non andrebbe considerata come elemento fine a sé stesso, ma come elemento costitutivo della tenda.
Tra l’altro, i ricorrenti citavano il punto 50 dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018 del MIT (cd. Glossario dell’edilizia libera) il quale, fra l’elenco delle principali attività realizzate in edilizia libera, indica espressamente le attività di installazione, di riparazione di sostituzione o di rinnovamento dei seguenti elementi di arredo esterno: “tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo”.
Questa’opera non è conforme alla disciplina comunale
Palazzo Spada conferma le argomentazioni del TAR, secondo cui non è assolutamente in discussione che l’istallazione di una pergotenda sia astrattamente inquadrabile tra l’attività di edilizia libera (peraltro anche il pergolato di limitate dimensioni e non infisso al suolo rientra tra gli interventi di edilizia libera secondo il D.M. 7/04/2018), ma dovendosi avere riguardo alla circostanza se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell’edilizia libera imposta dal RUE, laddove nell’ipotesi di specie la stessa, avente una superficie di oltre 50 mq. si pone in contrasto con l’art. 5.3.9. del medesimo Regolamento, che prevede “Possono essere realizzati pergolati o ‘gazebo’, esclusivamente costituiti da struttura leggera, in legno o metallo, assemblata in modo da costituire un elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti); tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche: h. max esterna = ml. 3.00; superficie occupata max = mq. 25 per unità immobiliare…”.
Ne deriva la non annoverabilità di tale intervento fra quelli di edilizia libera, posto che la norma, come correttamente evidenziato dal primo giudice, deve intendersi applicabile anche alle pergotende, come evincibile della descrizione delle caratteristiche in essa indicate del manufatto, ai fini della sua annoverabilità fra gli interventi di edilizia libera.
Edilizia libera e Regolamento comunale (RUE): i rapporti
Del resto, per costante giurisprudenza, “la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. “attività edilizia libera” non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. 380, cit.) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”.
In considerazione di tali rilievi – prosegue Palazzo Spada – non c’è contrasto RUE e il Glossario dell’Edilizia libera, posto che il citato D.M. non può che essere interpretato in conformità della norma primaria di cui all’art.6 del TUE, che non può di certo essere autonomamente derogata da una norma di rango regolamentare.
Di conseguenza, la semplice invocazione della categoria astratta della pergotenda non è sufficiente ad affermare che l’opera sia legittima, stante la violazione dei limiti dimensionali previsti dalla norma regolamentare comunale, che è parte integrante degli strumenti urbanistici richiamati dall’art. 6 comma 1 del dpr 380/2001.
In definitiva, come ritenuto dalla giurisprudenza, il fatto che la pergotenda sia – in astratto – un’opera di edilizia libera non è deduzione sufficiente ad escludere l’applicazione del RUE, posto che per costante giurisprudenza anche l’attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici (Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667; Cons. Stato Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6403, anche in ordine alla disciplina introdotta dal d.lgs. 222/2016).
E non era neppure una pergotenda
A margine del tutto, pur non essendo dirimente nel caso di specie, il Consiglio di Stato sottolinea che gli appellanti qualificano impropriamente il manufatto come pergotenda, non solo contraddicendo la qualifica di pergolato riconosciuta nella relazione iniziale allegata alla SCIA, risultante dalla documentazione in atti, ove si indica “installazione sul terrazzo/lastrico solare/copertura locali tecnici, di pergolato amovibile a sostegno di tende ombreggianti retrattili”, ma soprattutto per assenza dei requisiti strutturali leggeri di tale tipologia di opera.
Secondo la giurisprudenza infatti la pergotenda è caratterizzata da strutture leggere, non infisse al suolo, amovibili e che non alterino la sagoma (Consiglio di Stato sez. VI, 27/09/2022, n. 8320; sez. I, n. 378/2023; sez. II, 28/01/2021, n. 840), laddove in questo caso l’opera non soddisfa i requisiti individuati dalla giurisprudenza, proprio perché si tratta di imponente struttura metallica, ancorata stabilmente all’edificio e al parapetto (tale per cui non è amovibile, ma solo demolibile), che modifica consistentemente la sagoma e il prospetto.
Ultimo aggiornamento
19 Ottobre 2023, 23:47