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Pergotenda e veranda: differenze e titoli abilitativi richiesti

Consiglio di Stato: la pergotenda, realizzabile in edilizia libera, è un’opera precaria la cui funzione è offrire protezione dal sole o dagli agenti atmosferici con la tenda quale elemento principale, mentre la veranda è una struttura stabile, che crea nuovo volume e spazio abitabile, modificando l'aspetto esterno dell'edificio e incidendo sull'urbanistica del luogo, per cui serve il permesso di costruire

Data:
15 Ottobre 2024

C’è molta differenza tra pergotenda e veranda: la prima è un’opera che si può realizzare in edilizia libera, per la seconda è invece necessario il permesso di costruire.

Può succedere che una veranda venga ‘scambiata’ per pergotenda, ed è il caso della sentenza 6652/2024 del 23 luglio del Consiglio di Stato, che ha confermato quanto statuito dal TAR competente, e cioè che l’opera edilizia non si può configurare come pergotenda, in quanto “da un lato manca la “tenda” – ovvero la copertura in tessuto o materiale plastico facilmente amovibile, essendo stati installati dei pannelli di alluminio, orientabili ma rigidi – dall’altro la struttura è tutt’altro che accessoria, essendo stata realizzata mediante vetrate scorrevoli volte a chiudere lo spazio e creare nuovo volume, come dimostrato dal collegamento con l’appartamento sottostante, del quale il manufatto rappresenta sostanzialmente un ampliamento”.

Le caratteristiche dell’opera

L’opera presenta le seguenti caratteristiche:

  • copertura rigida costituita da elementi metallici all’occorrenza anche orientabili con movimento simile ad una vasistas;
  • è chiusa da vetrate scorrevoli su tutti e quattro i lati;
  • è collegata al sottostante alloggio con scala interna all’uopo realizzata per accedervi direttamente sì da costituire un naturale ampliamento volumetrico dell’alloggio stesso con modifica della sagoma dell’edificio che viene ad avere un ulteriore piano abitabile fuori dai limiti urbanistico-edilizi del comparto”.

Secondo il comune, il manufatto sarebbe pertanto classificabile come veranda invece che pergotenda così da risultare non assentito correttamente e pertanto meritevole della sanzione demolitoria.

Veranda e pergotenda: caratteristiche e differenze

Il Consiglio di Stato è dello stesso avviso del TAR: si tratta di una veranda, non di una pergotenda, e quindi abusiva senza permesso.

Infatti, per quanto riguarda la pergotenda:

  • è un’opera precaria, la cui funzione principale è offrire protezione dal sole o dagli agenti atmosferici. La struttura principale deve essere la tenda, che è retrattile e amovibile. Gli elementi di supporto (pali o altre strutture) sono considerati accessori alla tenda stessa;
  • non richiede un permesso di costruire, rientrando tra le opere di edilizia libera, a meno che la sua installazione non comporti una variazione della sagoma dell’edificio o un evidente impatto volumetrico;
  • gli elementi chiusura perimetrale (come vetrate) possono essere utilizzati solo se leggeri, apribili e facilmente amovibili, senza generare un volume chiuso o un nuovo spazio abitativo.

La veranda, invece, è una struttura stabile, chiusa da pareti rigide (come vetrate o pannelli) e generalmente dotata di copertura fissa. Può creare nuovo volume e spazio abitabile, modificando l’aspetto esterno dell’edificio e incidendo sull’urbanistica del luogo, e pertanto è assentibile con permesso di costruire, proprio come l’opera di cui si dibatte, che senza il titolo abilitativo è abusiva e va demolita.

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2024, 13:14