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Pergotenda e permesso di costruire, nuovi chiarimenti dal Tar Lazio

Tar Lazio: per la realizzazione di una pergotenda, il permesso di costruire dipende da dimensioni, caratteristiche tecniche e destinazione d’uso Una recente sentenza del Tar Lazio (n.

Data:
12 Gennaio 2018

Tar Lazio: per la realizzazione di una pergotenda, il permesso di costruire dipende da dimensioni, caratteristiche tecniche e destinazione d’uso

Una recente sentenza del Tar Lazio (n. 12632 del 22 dicembre 2017) ha ribadito che l’installazione di una pergotenda rientra tra le attività di edilizia libera e come tale non necessita di permesso di costruire, a meno che la struttura non abbia grandi dimensioni e non se ne faccia un utilizzo duraturo nel tempo.

Pergotenda: cos’è e quando serve il permesso di costruire

La questione “pergotenda / permesso di costruire” non si pone se ci si attiene in maniera rigorosa alle caratteristiche proprie che definiscono l’opera.

Ed infatti in numerose sentenze del Consiglio di Stato (in particolare la sentenza della Sesta sezione 25 gennaio 2017 n. 306, in linea con i precedenti della medesima sezione n. 1619/2016 e n. 1777/2014) viene sempre richiamata la definizione, delimitando con precisione l’ambito di riconoscibilità della c.d. attività edilizia libera, soprattutto con riferimento alle c.d. strutture amovibili.

Rispetto alla pergotenda, il giudice d’appello della giustizia amministrativa ha ritenuto che si tratta di una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie: una struttura leggera, quindi, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico. Una pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

Se invece la struttura per le sue caratteristiche tecniche:

  • altera la sagoma dell’edificio
  • ha una dimensione considerevole
  • presenta un ancoraggio massiccio al suolo

va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire.

Pergotenda: l’ultimo caso affrontato dal Tar Lazio

Il caso in esame riguarda un’attività commerciale di un comune del litorale laziale: il proprietario di un bar situato nel cortile di un condominio aveva chiesto all’assemblea condominiale l’autorizzazione all’installazione di una veranda sul cortile esterno di pertinenza esclusiva del locale commerciale, ma l’assemblea aveva negato l’assenso.

Il titolare del bar procedeva comunque a installare un manufatto consistente in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza pari a circa 18 metri e per una superficie complessiva di circa 80 mq. La struttura aveva inoltre finestre con scorrevoli in plastica trasparente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro perimetrale e riduceva la visuale degli altri condomini.

Nel giudizio la parte resistente (il proprietario del bar) sostiene la configurabilità dell’opera come “precaria” e quindi puntualmente riconducibile ad attività edilizie liberamente realizzabili senza che sia necessario acquisire il previo titolo abilitativo.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici, dopo aver nominato un ctu e con riferimento alla perizia del tecnico e a precedenti sentenze (richiamate) del Consiglio di Stato, hanno disposto la rimozione del manufatto, perché realizzato abusivamente senza permesso di costruire.

In sostanza, secondo i giudici del tribunale amministrativo, i proprietari volevano far passare per pergotenda ciò che invece, pur avendo una tenda come copertura, per le sue caratteristiche tecniche aveva l’obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere considerato “nuova costruzione”.

Ultimo aggiornamento

24 Febbraio 2018, 09:36