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Pergotenda con pannelli laterali di vetro: quando può rientrare nell’edilizia libera

Tar Emilia-Romagna: la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo

Data:
11 Ottobre 2023

Pergotenda con pannelli laterali di vetro: quando può rientrare nell’edilizia libera

Nella recente sentenza 256/2023, il TAR Emilia-Romagna (Parma) ‘torna’ sulle pergotende affermando che è possibile realizzare, in edilizia libera, una struttura in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto.

L’opera consiste in una struttura (definita pergotenda dalla ricorrente e, invece, veranda dal Comune) sita in appoggio al preesistente cornicione della terrazza coperta e sporgente sul balcone esterno al fine dichiarato di riparare l’intera area dagli eventi atmosferici.

Secondo l’amministrazione comunale, si tratterebbe di veranda e configurerebbe una ristrutturazione edilizia ex art. 10 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001: senza permesso di costruire, cioè, sarebbe abusiva e andrebbe rimossa (come ordinato dalla PA al privato).

Per il ricorrente invece è una pergotenda e, in virtù dell’art.6 del TUE, assentibile in edilizia libera.

Chi ha ragione?

Trattasi di pergotenda: ecco perchè

Il TAR accoglie il ricorso del privato, partendo dal presupposto che, come segnalato dal ricorrente, la pergotenda è arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede, sottoponibile come tale al regime di edilizia libera, in quanto riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies), del dpr 380/2001.

A suo dire, in simili casi l’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda e la copertura e la chiusura perimetrale che la pergotenda di norma realizza non presentano, proprio per il carattere retrattile della tenda, elementi di fissità, stabilità e permanenza; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Nel caso di specie, parte ricorrente medesima afferma che “la peculiarità che riguarda la pergotenda è data dal fatto che la stessa non è costituita solamente dalla struttura portante e dalla tenda (apribile elettricamente), ma anche da sottili elementi verticali posti sui lati della struttura, e che scorrono su binari direttamente collegati alla stessa e che sono ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di “impacchettamento””.

Si assume, in particolare, che i pannelli di vetro sono “paraventi in vetro, senza profili verticali, ad ante scorrevoli richiudibili a 90 gradi a ridosso dei piantoni di appoggio della pergotenda, installate con viti di fissaggio (e non già con ancoraggi) su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, di plinti, di saldature o di strutture di fissaggio permanenti, al fine di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, tutelando l’area dagli agenti atmosferici. Detti elementi scorrevoli (senza alcuna intelaiatura in alluminio o altro materiale) sono in vetro monolitico con spessore di 10 mm e non sono idonei a creare un “taglio termico” cioè un effettivo, durevole e stabile isolamento fra interno ed esterno non costituendo infissi con vetro camera; inoltre, a differenza dei serramenti, oltre a non garantire alcun valore termico non sono né impermeabili né isolanti. Siamo pertanto in presenza di antine frangivento, conosciute anche come vetrate panoramiche, trasparenti e di esigue dimensioni, il cui impatto visivo può dirsi irrilevante se non addirittura nullo“.

L’impacchettabilità dei pannelli

Gli ordini di demolizione confermano la caratteristica dell’“impacchettabilità” dei pannelli di vetro ma ne contestano la configurabilità quale pergotenda in quanto tali elementi consentirebbero la chiusura totale della terrazza creando volume e uscendo dalla sagoma dell’edificio.

Tali considerazioni sono riprese negli scritti difensivi con la precisazione che l’impacchettamento non sarebbe totale e che la struttura su cui scorrono i pannelli è “pesante” e fissa al pavimento.

Ma la completa impacchettabilità dei pannelli è stata confermata da apposito sopralluogo, in cui si precisa che la struttura è composta da montanti in alluminio, coperta da tenda retrattile di plastica e che “lateralmente sono state installate vetrate composte da singole lastre verticali, senza serramenti perimetrali, scorrevoli sia sul lato lungo sia sui lati corti. Le vetrate, grazie ad un sistema di binari e cardini possono sia scorrere sia ruotare per essere accantonate in un gruppo in un angolo della struttura che pertanto diviene completamente aperta”.

L’ulteriore rilievo relativo al fatto che la guida sulla quale i pannelli di vetro scorrono è “bullonata” e non semplicemente “avvitata” al pavimento non esclude, al di là della possibile tautologia dei termini, la consistenza di struttura completamente apribile, elemento ritenuto dirimente nell’atto impugnato a prescindere dai materiali utilizzati.

Il carattere di complementarietà delle lastre di vetro rispetto al tendaggio sovrastante non ne comporta, quindi, necessariamente l’idoneità alla produzione di volumetria.

In definitiva, l’“impacchettamento” consente, quindi, di escludere che si tratti di “locale chiuso” come irragionevolmente concluso invece nell’atto impugnato e sostenuto in giudizio.

Non si configura il carattere di spazio chiuso stabilmente configurato che, invece, deporrebbe per l’aumento di volumetria e la necessità del titolo abilitativo.

Non c’è modifica di sagoma

Riguardo la presunta modifica della sagoma dell’edificio apportata dalla pergotenda, anche tale riscontro è smentito dal citato sopralluogo in cui si attesta che la struttura è stata “installata, senza uso di calcestruzzo bensì mediante tasselli di fissaggio alle murature, in parte sul balcone a sbalzo e in parte sul balcone incassato adiacente”.

Come emerge anche dalle fotografie e dallo schizzo planimetrico allegati alla relazione del sopralluogo, il manufatto non sporge rispetto alla sagoma dell’edificio.

L’elemento di peculiarità, conferma il TAR, insiste nel materiale utilizzato per i pannelli laterali che non è plastica o tela ma vetro, tuttavia, l’elemento dirimente, come già rilevato, individuato dagli atti impugnati nonché dalle difese del Comune è la configurabilità di un locale chiuso che crei volumetria ulteriore rispetto a quella dell’appartamento. Tale caratteristica ostativa, a seguito della completa richiudibilità dei pannelli, riconosciuta dall’amministrazione, non sussiste nel caso di specie deponendo per la qualificazione di opera ad edilizia libera, ovvero come opera di finitura di spazi esterni e di arredo degli stessi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies), del dpr 380/2001.

Ultimo aggiornamento

12 Ottobre 2023, 19:31