Sportello Unico per l'Edilizia

Pergotenda: anche le tamponature laterali rientrano in edilizia libera

Consiglio di Stato: anche le vetrate laterali, qualora apribili e completamente richiudibili, hanno la medesima funzione di precaria chiusura degli spazi esterni al fine di riparo dal sole e dagli agenti atmosferici delle pergotende, e possono essere realizzate in regime di edilizia libera

Data:
26 Giugno 2024

Con sentenza 4148/2024 dell’8 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di alcune opere realizzate in un appartamento, costituite dalle tamponature laterali con infissi e vetri di una pergotenda (delle dimensioni di 6,50 per 3 metri) presente sul terrazzo di pertinenza dell’unità immobiliare ancorata ad aggetto in cemento esterno al muro perimetrale.

Le opere

Le opere realizzate sul terrazzo di proprietà degli appellanti sono costituite da vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, che delimitano una parte della superficie del terrazzo rispetto a quella rimasta libera. Tali vetrate sono non solo apribili con scorrimento ma anche facilmente smontabili, ad esempio per la stagione estiva.

La parte del terrazzo delimitata dalle vetrate ha la medesima pavimentazione di quella libera ed è attrezzata con arredamenti da esterno.

Non risulta dagli accertamenti del Comune l’allacciamento ad impianti elettrici o termici.

Vetrate laterali della pergotenda in edilizia libera: ecco perché

Palazzo Spada sottolinea che una struttura simile (pergotenda chiusa con pannelli di vetro scorrevoli) rientra nell’attività edilizia libera, poiché non si distingue dalla pergotenda a cui è aggiunta in termini di natura e funzione.

Tale struttura non costituisce un organismo edilizio rilevante che trasformi il territorio.

La copertura e chiusura perimetrale della pergotenda, infatti, non hanno elementi di fissità, stabilità e permanenza, essendo retrattili, e non creano uno spazio chiuso stabile, quindi non possono essere considerate un nuovo volume o superficie edilizia.

Secondo l’art. 6 del DPR 380/2001, le pergotende sono considerate attività edilizia libera, in quanto prive di elementi di fissità, stabilità e permanenza, e destinate a migliorare la fruizione degli spazi esterni.

L’interpretazione che include anche le vetrate laterali apribili e richiudibili completamente come elementi di chiusura temporanea degli spazi esterni, rientrando così nell’attività edilizia libera, è supportata dal DL 115/2022 (convertito dalla legge 142/2022), che ha inserito espressamente le “VEPA – Vetrate panoramiche amovibili” tra le attività edilizie libere.

Il Consiglio di Stato, richiamando le interpretazioni relative a balconi e logge chiuse, conclude che l’uso di vetrate panoramiche non implica la creazione di un nuovo volume se usate per protezione temporanea dagli agenti atmosferici e per riduzione delle dispersioni termiche, mantenendo la natura e la funzione di spazio esterno.

In definitiva, manca quella attività di trasformazione dell’organismo edilizio che caratterizza la ristrutturazione edilizia, in quanto il terrazzo mantiene la sua originaria funzione di spazio esterno, di cui una area è delimitata, per una parte dell’anno, al fine di renderlo maggiormente fruibile proprio in quanto area pertinenziale dell’appartamento.

Ultimo aggiornamento

26 Giugno 2024, 22:50