Pergolato: le caratteristiche per rientrare nell’edilizia libera
Tar Campania: il pergolato ha una funzione ornamentale e deve essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile
Data:
15 Marzo 2024
Ci sono delle caratteristiche precise che un pergolato deve ‘possedere’ per essere tale e, quindi, poter ‘ricadere’ nell’alveo dell’edilizia libera.
Lo ricorda il Tar Campania nella sentenza 594/2024, che analizza il ricorso presentato contro un provvedimento comunale di improcedibilità di un’istanza di permesso di costruire relativa ad un pergolato.
I ricorrenti sostengono che il permesso non è necessario, in quanto si tratta di un pergolato e non comporta un aumento volumetrico.
Le caratteristiche per l’edilizia libera
Tuttavia, il TAR Campania precisa che l’intervento proposto non può essere considerato un pergolato conforme alla normativa sull’edilizia libera, in quanto, secondo la giurisprudenza, un pergolato deve essere leggero, facilmente amovibile e destinato a sostenere piante rampicanti per scopi ornamentali.
La presenza di vetrate perimetrali e superiori, anche se stagionali, e le dimensioni e la solidità della struttura proposta indicano infatti un intervento non conforme alle caratteristiche di un pergolato.
Il criterio funzionale
Il TAR ricorda che si applica il criterio funzionale, che valuta se l’opera è destinata a soddisfare esigenze temporanee o prolungate nel tempo.
Nel caso in questione, l’intervento proposto non può essere considerato un pergolato, ma un’opera con caratteristiche stabili e significative, che richiede un permesso di costruire.
Secondo il criterio funzionale, infatti, un’opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando in ipotesi le opere medesime siano state realizzate con materiali facilmente amovibili; ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico non possono essere considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 5681 del 2023).
Ultimo aggiornamento
15 Marzo 2024, 20:32