Pergolato e pavimentazione da esterno: i giudici fanno chiarezza
Permesso di costruire in materia di arredi da esterno: una interessante pronuncia del TAR Campania fa il punto in merito Segnaliamo la recente sent.
Data:
20 Luglio 2016
Permesso di costruire in materia di arredi da esterno: una interessante pronuncia del TAR Campania fa il punto in merito
Segnaliamo la recente sent. 19 luglio 2016 n. 3642 del TAR Campania, sez. VII Napoli, in materia di arredi da esterno. Due sono i punti principali affrontati dai giudici: quali sono i titoli edilizi necessari per la posa di un pergolato e per la pavimentazione del cortile?
In merito al primo aspetto, è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui solo qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile (cfr., al riguardo, ex multis TAR Trento Trentino Alto Adige, sez. I, sent. 21 novembre 2012, n. 342; in senso analogo Consiglio di Stato sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409 secondo cui “il pergolato, rilevante ai fini edilizi, deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; di conseguenza non è riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di pergolato”). Nel caso specifico non si era dinanzi ad un modesto manufatto ma ad un pergolato in legno e rete plastificata “delle dimensioni planivolumetriche di mt. 23,90×16,20 ed altezza di mt. 5,00”, ossia un’opera importante richiedente il permesso di costruire.
Aggiungiamo che un modesto pergolato può farsi rientrare, perciò, nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001): ad oggi, perciò, è sufficiente una comunicazione inizio lavori (CIL), mentre nell’immediato futuro, non appena saranno in vigore le modifiche imminenti del Decreto SCIA 2 (uno dei decreti previsti dalla Riforma Madia), non sarà più necessario nemmeno tale adempimento.
Per quanto riguarda la pavimentazione da esterno, i giudici hanno ricordato che non è necessario il permesso di costruire solamente per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (cfr. TAR Trentino Alto Adige Bolzano, sent. 26 agosto 2009, n. 299, con la quale è stato ritenuto non soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire un intervento di pavimentazione con plotte forate, per permettere la crescita dell’erba, di una parte del terreno di pertinenza di un condominio, destinato anche ad area di parcheggio per autovetture). Occorre invece il permesso di costruire, quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi (di recente cfr. TAR Campania, sez. VII Napoli, sent. 7 settembre 2015 e sent. 21 aprile 2009, n. 2084; TAR Piemonte, sez. I, sent. 2 febbraio 2005, n. 2008; TAR Lombardia, sez. II Milano, sent. 20 novembre 2002, n. 4514), come nel caso specifico oggetto della pronuncia, ove era stata realizzata una pavimentazione di circa 20 mq. con quadroni in cemento poggiati sul suolo.
Anche in questo caso ricordiamo che “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale” sono considerate attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, al momento subordinate alla comunicazione inizio lavori (CIL) che però, come già indicato per il pergolato, nel prossimo futuro, con le nuove regole previste dall’emanando Decreto SCIA 2, non sarà più necessaria.
Ultimo aggiornamento
20 Luglio 2016, 18:30