Patente a crediti nei cantieri edili: analizziamo i punti fondamentali del nuovo sistema alla luce delle indicazioni contenute nella circolare numero 4 del 23.9.2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ecco i punti fondamentali del nuovo sistema della c.d. Patente a crediti (che ricordiamo avrà decorrenza 1 ottobre 2024) alla luce delle prime indicazioni fornite dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Data:
24 Settembre 2024
Come è noto, la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.81/2008 è un nuovo sistema introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e ulteriormente regolamentato dal decreto ministeriale n.132/2024.
Analizziamo i punti fondamentali del nuovo sistema (che ricordiamo avrà decorrenza 1 ottobre 2024) alla luce delle prime indicazioni fornite dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 4 del 23.9.2024.
Campo di applicazione | Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.81/2008.
L’INL ha precisato che sono tenuti al possesso della patente le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri Sono esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.lgs. n.36/2023. |
Modalità di acquisizione della patente | Ai fini del rilascio della patente – che avrà formato digitale – gli interessati devono presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a partire dal 1° ottobre 2024, accedendo attraverso SPID personale o CIE.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente. Tenuto conto che il portale sarà per l’appunto disponibili a partire dalla suddetta data, nelle more è possibile, dalla data di pubblicazione della circolare dell’INL n. 4/2024, possibile presentare, utilizzando il modello fornito dall’INL in allegato alla predetta circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. L’INL ha poi precisato che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. |
Documentazione richiesta per la presentazione della domanda | a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c. possesso del DURC in corso di validità; d. possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente; e. possesso del DURF, nei casi previsti dalla normativa vigente; f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. L’INL ha affermato che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. |
Posizione degli interessati nelle more del rilascio della patente | E’ consentito operare nei cantieri, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. |
Contenuti informativi della patente | · dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
· dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; · data di rilascio e numero della patente; · punteggio attribuito al momento del rilascio; · punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; · esiti di eventuali provvedimenti di sospensione · esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti L’INL ha precisato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. |
Crediti iniziali al rilascio della patente | Il punteggio iniziale al rilascio della patente è di 30 crediti |
Attribuzione di crediti ulteriori | Possono essere assegnati crediti ulteriori rispetto a quello iniziale sino alla soglia massima di 100 crediti.
I crediti ulteriori sono assegnati in presenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 5 del D.M. n.132/2024 (ad es. in caso di iscrizione presso la CCIAA da cinque a dieci anni, vengono assegnati ulteriori 3 crediti) L’INL ha precisato che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente. |
Decurtazione dei punti | La patente subisce la decurtazione dei punti nei casi e nelle misure stabilite dall’All.to I-bis del D.lgs. n.81/2008 |
Sospensione della patente | La patente può essere sospesa in via cautelare per un massimo di 12 mesi dall’INL se si verificano infortuni da cui derivano la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, del lavoratore |
Crediti minimi per operare nei cantieri | 15 crediti.
E’ consentito comunque il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.lgs. n.81/2008. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito. |
Sanzioni in caso di mancanza della patente ovvero nel caso di svolgimento dell’attività di cantiere con patente con un credito inferiore a 15 | Sanzione amministrativa pari al 10% dei lavori e, comunque non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi |
Obbligo di verifica della patente da parte della stazione appaltante | Il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente delle imprese esecutrici, anche nei casi di subappalto (articolo 90, comma 9, lett. b-bis, D.Lgs. n.81/2008).
Come ben evidenziato anche dall’INL , il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91 (art. 157 del D.lgs. n. 81/2008) |
Ultimo aggiornamento
24 Settembre 2024, 20:30