Sportello Unico per l'Edilizia

Patente a crediti in edilizia: Obblighi e responsabilità

La Nota n.9326/2024 dell'INL fornisce indicazioni precise sulle modalità di applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza, rappresentando dunque un documento di particolare interesse anche per le stazioni appaltanti.

Data:
12 Dicembre 2024

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, con cui ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

La nota chiarisce gli obblighi e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori nel verificare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fornendo indicazioni precise sulle modalità di applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza.

Vediamo pertanto su tale aspetto una scheda in sintesi delle indicazioni forniti dall’INL.

Normativa di riferimento
Obbligo di verifica
  • Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto
  • Per le imprese non tenute al possesso della patente, deve essere verificata l’attestazione di qualificazione SOA (N.B. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art.100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici)
Tempistica
  • La verifica deve essere effettuata al momento dell’affidamento dei lavori
Ambito di verifica
  • Possesso della patente
  • Patente con crediti non inferiori a 15
Sanzioni in caso di mancata verifica
  • In caso di mancata verifica, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro
  • La sanzione è soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Applicabilità delle sanzioni
  • Le sanzioni si applicano solo per i lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024
Esenzione da responsabilità
  • Il committente o il responsabile dei lavori non è sanzionabile se il titolo abilitativo viene meno (per sospensione, revoca o punteggio inferiore a 15 crediti) dopo l’affidamento dei lavori

 

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2024, 20:25