Patente a crediti in edilizia: circolare Confindustria
L’invio dell’istanza determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata e conservata
Data:
3 Ottobre 2024
Dopo l’apertura del Portale sul sito dell’Ispettorato del Lavoro, Confindustria ha pubblicato una nota avente ad oggetto “Patente a crediti – Comunicazione dell’INL su criticità informatiche e Istruzioni tecniche per la domanda di patente a decorrere dal 1° ottobre 2024”.
In primis si evidenzia che l’invio della istanza tramite portale comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche.
L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata e conservata: il consiglio, per le imprese, è quindi di scaricare immediatamente la ricevuta per non dover accedere nuovamente al sito, sovraccaricando le procedure. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
Infine, si ricorda che la procedura per la visualizzazione dei contenuti della patente non è disponibile: dovrà infatti essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy.
Confindustria ritiene che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (per questo si consiglia di stamparla immediatamente e conservarla, anche su supporto informatico).
Patente a crediti: i soggetti obbligati
Ricordiamo che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Modalità operative e tempistiche: fino al 31/10 autocertificazione via PEC ma nel frattempo è obbligatorio completare la domanda online
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
NB – La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Ultimo aggiornamento
3 Ottobre 2024, 20:14