Patente a crediti: chiarimenti sul regime sanzionatorio
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla Patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008
Data:
11 Dicembre 2024
Con nota 9326/2024 del 9 dicembre, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 81/2008.
Patente a crediti: il recap
L’INL ricorda che la patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri (esclusi fornitori e prestatori di servizi intellettuali).
Ogni patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, che può aumentare fino a 100 o diminuire in caso di violazioni.
Un punteggio inferiore a 15 crediti, o l’assenza della patente, impedisce di operare nei cantieri.
È permesso, in ogni caso, completare lavori già in corso se sono stati eseguiti oltre il 30% del valore contrattuale, anche con punteggio inferiore a 15 crediti.
Il regime sanzionatorio
L’INL sottolinea che operare senza patente o con punteggio insufficiente (inferiore a 15 crediti) comporta una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori
e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – va sempre riferito al singolo
contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.
Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
La sanzione per la mancata verifica del possesso della patente o attestazione SOA è compresa tra 711,92 a 2.562,91 euro.
Analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti; tale sanzione non è applicabile se la patente viene sospesa o revocata successivamente all’affidamento.
Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione di cui all’art. 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Ultimo aggiornamento
11 Dicembre 2024, 19:44