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Parcheggi pertinenziali e legge Tognoli, nuove pronunce della Cassazione

Per i giudici della suprema Corte l’articolo 9 della legge Tognoli relativa ai parcheggi pertinenziali è di stretta interpretazione e non ammette deroghe In due recenti sentenze, entrambe aventi ad oggetto i parcheggi pertinenziali ex legge 122/89, gli Ermellini hanno stabilito che: l’esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita soltanto per i parcheggi ulteriori a quelli obbligatori (sentenza n.

Data:
8 Marzo 2018

Per i giudici della suprema Corte l’articolo 9 della legge Tognoli relativa ai parcheggi pertinenziali è di stretta interpretazione e non ammette deroghe

In due recenti sentenze, entrambe aventi ad oggetto i parcheggi pertinenziali ex legge 122/89, gli Ermellini hanno stabilito che:

  • l’esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita soltanto per i parcheggi ulteriori a quelli obbligatori (sentenza n. 6738/2018)
  • la possibilità per la costruzione dei parcheggi data dalla legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l’edificio (sentenza n. 1488/2018)

Analizziamo più nel dettaglio i due casi che hanno determinato le sentenze.

Parcheggi pertinenziali e deroghe alle norme urbanistiche: il caso

Il primo caso in esame ha avuto inizio nel 2009 a seguito di esposto, presentato da un consigliere di un comune pugliese e da un’associazione ambientalista, con cui venivano denunciate ‘anomalie’ nei provvedimenti autorizzativi concessi e nella realizzazione di un complesso edilizio.

In primo grado i giudici, dopo aver disposto tre perizie, due urbanistiche e una geologica, che confermano gli illeciti ipotizzati, hanno condannato il costruttore, ordinato l’abbattimento dell’edificio, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alle parti civili.

Su appello dell’imputato la Corte d’Appello di Bari nel processo di II grado ha ritenuto di accettare la richiesta della difesa di rinnovazione della perizia, le cui conclusioni hanno determinato i giudici a produrre la sentenza di assoluzione e dissequestro nel 2016.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorso in Cassazione avviene da parte della Procura Generale della Corte d’Appello di Bari e della parte civile.

La Suprema Corte, con sentenza definitiva pronunciata lo scorso 28 novembre, ha annullato la sentenza di appello. I giudici hanno sostanzialmente decretato l’illegittimità dell’edificio, frutto di atti autorizzativi illegittimi e non conforme al progetto iniziale per altezze, volumetrie e numerosi vizi procedurali, pur essendo i reati prescritti; ma hanno riconosciuto il diritto della parte civile a richiedere il risarcimento dei danni e delle spese legali a carico dell’imputato.

La sentenza

Con la sentenza n. 6738/2018 la terza sezione della Cassazione penale ha chiarito che l’argomento deroga alle norme urbanistiche per i parcheggi pertinenziali deve essere interpretato correttamente leggendo l’art.9 della legge 122/1989 unitamente all’art.41-sexies della legge 1150/1942.

Il combinato disposto degli articoli 41-sexies legge 1150/1942 e 9 comma 1 legge 122/1989 può consentire, anche nelle nuove costruzioni, l’esecuzione di parcheggi in deroga alle norme urbanistiche e quindi dei volumi realizzabili, soltanto se ulteriori a quelli obbligatori.

I giudici di Cassazione hanno osservato che l’art. 9 comma 1, e non comma 3, della legge 122/1989 stabilisce che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.”

Letta unitamente all’art. 41-sexies legge 1150/1942, secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio ivi indicati, questa norma significa soltanto che la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi è consentita, in linea con le finalità della legge, per gli edifici esistenti, al fine di incrementare detti spazi e purché i nuovi parcheggi si trovino nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici.

Non significa, invece, che i parcheggi pertinenziali obbligatori che debbono essere realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41-sexies legge 1150/1942 possano derogare agli strumenti urbanistici, giacché, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente in quella disposizione.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.

 

 

Parcheggi pertinenziali, titoli abilitativi edilizi e traslazione della cubatura: il caso

Il secondo caso attiene ad alcuni proprietari di immobili in un capoluogo toscano a cui viene contestato un abuso ex artt. 29 e 44, comma 1, lettera b del dpr 380/2001: l’abuso in sostanza sarebbe relativo all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione consistente nella realizzazione di un garage al pian terreno, nella elevazione di un piano e nella trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile, con conseguente innalzamento del fabbricato da metri 3,70 a metri 7,30.

Il Tribunale assolve i proprietari, basando l’assoluzione sulla qualificazione di ‘vano tecnico‘ del garage e stabilendo che la sua realizzazione sarebbe stata consentita dall’articolo 9 legge 122/1989 (oltre che da una legge regionale).

I giudici inoltre asseriscono che la sopraelevazione del sottotetto, comportante la realizzazione di un nuovo piano e maggiore altezza del fabbricato, sarebbe stata assentibile mediante la DIA, ‘in quanto il nuovo volume costituirebbe traslazione del volume del precedente piano terra trasformato in autorimessa‘.

Il ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione, adita, ha respinto la tesi, muovendo dal presupposto che l’articolo 9 della legge n. 122 del 1989 è “una disposizione speciale derogatoria non suscettibile di estensione analogica” e , pertanto, non consente di realizzare aumenti volumetrici di nessun genere, se non in presenza dei titoli abilitativi richiesti dal testo unico dell’edilizia.

La sentenza

Con la sentenza n. 1488/2018 i giudici di Cassazione hanno chiarito che l’ok ai parcheggi in deroga della legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l’edificio.

Secondo la Cassazione infatti la deroga contemplata dall’art. 9, comma 1, legge 122/1989 riguarda solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di inizio attività (attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla ‘traslazione’ della cubatura, e non consente, dunque, di realizzare aumenti volumetrici di alcun genere, se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 dpr 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica

Inoltre la suprema Corte ha chiarito l’impossibilità di qualificare ‘vano tecnico‘ il garage in questione, in quanto i vani tecnici sono soltanto quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici che non possono trovare allocazione entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle nonne urbanistiche (come ad esempio serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell’impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda eccetera).

 

Ultimo aggiornamento

8 Marzo 2018, 22:04