Oneri di concessione in sanatoria: per il calcolo vale il momento della domanda o del rilascio?
Il Consiglio di Stato afferma che gli oneri di concessione vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria
Data:
7 Luglio 2020
Il Consiglio di Stato afferma che gli oneri di concessione vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2680/2020 ribadisce che gli oneri di concessione vanno calcolati al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda.
Il caso
I proprietari di un fabbricato rurale facevano richiesta di una concessione in sanatoria per un ampliamento della cubatura e per il cambio di destinazione d’uso.
Al momento del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, il Comune ricalcolava gli oneri concessori dovuti in base alle delibere della Giunta comunale intercorse tra la domanda ed il rilascio del titolo.
I proprietari dell’immobile si vedevano quindi recapitare la richiesta da parte del Comune della differenza degli oneri ancora dovuti, e per tale motivo decidevano d’impugnare l’atto comunale presso il Tar.
Il Tar emetteva giudizio favorevole ai ricorrenti, giudizio che veniva impugnato successivamente dal Comune in appello.
La decisione del Consiglio di Stato
Per i Giudici il Comune ha correttamente applicato la rideterminazione degli oneri dovuti per il rilascio della concessione in sanatoria:
gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda
I Giudici convengono che è soltanto nel momento dell’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo ed è quindi in quel momento che concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo.
Il ricorso pertanto è accolto.
Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2020, 14:58