Ok al bonus mobili per sostituzione caldaia: ecco la nuova guida delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida al bonus mobili, prendendo in considerazione anche il caso di intervento di sostituzione caldaia L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuove indicazioni in materia di bonus mobili e detrazioni fiscali (V.
Data:
25 Marzo 2016
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida al bonus mobili, prendendo in considerazione anche il caso di intervento di sostituzione caldaia
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuove indicazioni in materia di bonus mobili e detrazioni fiscali (V. art. “Detrazioni fiscali per sostituzione caldaia e vasca da bagno. Le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate “) con la circolare 3/E del 2 marzo 2016.
In particolare, viene definitivamente stabilito che anche la sostituzione della caldaia rientra tra le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’arredo, trattandosi di manutenzione straordinaria (intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento). Non rileva il fatto che tale intervento sia riconducibile anche all’ambito della lettera h) dell’art. 16-bis del dpr 917/86.
Al riguardo, l’Agenzia ha pubblicato la nuova guida al bonus mobili, aggiornata a marzo 2016, in cui si tiene conto anche degli ultimi chiarimenti.
Bonus mobili
Ricordiamo che si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (e quindi sostituzione della caldaia).
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.
Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (ad es. armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione…)
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Rientrano nei grandi elettrodomestici ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Il pagamento va effettuato con bonifici bancari o postali con le consuete regole, oppure mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Ultimo aggiornamento
25 Marzo 2016, 00:19