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Ok al bonus facciate anche per i lavori da realizzarsi nel 2022

Dal Mef l’ok alla detrazione se il pagamento del 10% avviene entro il 31 dicembre 2021 anche se i lavori saranno conclusi oltre il termine

Data:
6 Novembre 2021

Nuovi chiarimenti arrivano dal Ministero Economia e Finanzia, Mef, in merito ad un’interessante domanda posta in riferimento alla detrazione fiscale del 90%, (ossia il bonus facciate), prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della legge di Bilancio 2020.

In particolare, in vista di una mancata proroga della detrazione per l’anno 2022, si pone il problema degli interventi che non riusciranno ad essere completati entro il 2021 e viene chiesto:

Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell’intero importo dei lavori che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell’intervento?

La risposta del Ministero

In risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal Pd, il Mef ribadisce che è possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 903-521/2021, aveva precedentemente chiarito che si può beneficiare del bonus facciate per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021, in relazione agli interventi di recupero delle facciate, anche se avviati ma non terminati, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre il Ministero ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.

Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.

Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Ultimo aggiornamento

6 Novembre 2021, 16:53