Sportello Unico per l'Edilizia

Nuova emergenza covid-19: aggiornamento delle proroghe ai titoli abilitativi edilizi

Con la proroga dello stato di emergenza da parte del D.L. 221/2021 si aggiorna la proroga del periodo di validità di alcuni titoli abilitativi

Data:
29 Dicembre 2021

I vari decreti che si sono succeduti hanno portato modificazioni al testo unico dell’edilizia, ed in particolar modo alla proroga di alcuni titoli abilitativi, la cui validità legata alla cessazione dello stato di emergenza, è stata già oggetto anche precedentemente di una ulteriore estensione di efficacia, da parte della cosiddetta legge di “Semplificazione”, con una semplice Comunicazione.

Poiché è stata protratta nuovamente la scadenza dello stesso stato emergenziale, dall’ultimo decreto appena pubblicato (D.L.  n. 221/2021art. 1 – Dichiarazione stato di emergenza nazionale)si aggiorna con queste note il periodo di validità degli stessicon un riassunto delle ultime variazioni.

La proroga prevista dalla legge “Cura Italia

(Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19)

Automaticamente, per legge, senza alcun intervento diretto degli interessati i titoli abilitanti comunque denominati (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, convenzioni, ecc.), in materia edilizia e attività correlate, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, (nuova data di cessazione dello stato di emergenza), sono prorogati di:

90 giorni ovvero fino al 29 giugno 2022

I provvedimenti scaduti, entro tale periodo che non sono stati rinnovati, mantengono la validità originaria per ogni effetto di legge. 

Titoli abilitativi edilizi, comunque denominati ed altri atti amministrativi, previsti nella legislazione, rilasciati dall’ente pubblico

Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti per esempio i seguenti atti abilitanti:

  • Permesso di costruire, (di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001 e legge regionale).
  • AU, (Autorizzazione unica), (per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
  • Titolo unico(sportello unico per le attività produttive, con licenza edilizia: CILA/SCIA/Permesso, ecc., art. 7 DPR n. 160/2010).
  • AIA, (autorizzazione integrata ambientale), (di cui al D. Lgs. n. 152/2006).
  • Autorizzazione sismica, (di cui all’art. 94 del DPR n. 380/2001, o legge regionale).
  • Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate, (di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e DPR n. 31/2007).
  • Autorizzazione ordinaria culturale, (di cui al D. Lgs. n. 42/2004).
  • Autorizzazioni nulla osta, riguardanti diversi vincoli, (es.: idrogeologici e boschivi, demaniali, ferroviari, cimiteriali, stradali, ed altri, ecc.).
  • Nulla osta, autorizzazioni, concessioni, ed altri atti di assenso indicati da norme correlate all’edilizia (come le occupazioni di suolo pubblico, ecc.).
  • Altri atti attinenti (previsti nell’attività edilizia).
  • DURC (Acquisizione da parte del Comune del documento unico regolarità contributiva) (Vi rientra anch’esso, a condizione che non riguardi servizi ed appalti pubblici, sia sopra che sotto soglia).

Titoli abilitanti edilizi previsti nel provvedimentopresentati direttamente dal cittadino allo Sportello unico per l’edilizia

Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti atti che non sono rilasciati dal Comune ma predisposti e presentati a quest’ultimo dall’intestatario del titolo abilitante:

  • SCIA super – (Alternativa al Permesso di costruire o propria, di cui all’art. 23 del DPR n. 380/01 o legge regionale).
  • SCIA normale – ordinaria, (prevista dall’art. 22 del DPR n. 380/01 o legge regionale).
  • SCA – (Segnalazione certificata per l’agibilità, di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001 e legge regionale) – (Da trasmettere normalmente, quando prevista, entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori)
  • PAS – (Procedura autorizzativa semplificata) (Per fonti rinnovabili di energia ed anche CILA e CIL, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
  • CILA – (Comunicazione inizio lavori asseverata, prevista dall’art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale):
  • Legata allo stato di emergenza sanitaria rientra anche in un altro provvedimento di proroga, previsto dal cosiddetto decreto “Rilancio”, per l’emergenza sanitaria, riguardante le:
  • Opere contingenti e temporanee per l’emergenza sanitaria (Legge n. 77/2020 art. 264 c.1/f)
  • Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse alla fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se non rientranti nell’attività edilizia libera, previa comunicazione di avvio attività (CILA) allo Sportello unico per l’edilizia con l’intervento di un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.
  • Possono rimanere in essere fino alla fine dell’emergenza sanitaria, (ora stabilita il 31 marzo 2022), più 90 gg. ovvero fino al 29 giugno 2022, e regolarizzate, a richiesta dell’interessato del titolo abilitativo previsto, se conformi agli strumenti urbanistici.
  • CIL – (Comunicazione inizio lavori per opere stagionali e quelle contingenti e temporanee, previste dall’art. 6 c. 1/e-bis del DPR n. 380/01 o legge regionale):
  • Ora la validità è di 180 gg., che comprende anche le opere stagionali.
  • Strutture amovibili
  • Per quanto si riferisce alla posa in opera delle strutture amovibili temporanee a disposizione dei pubblici esercizi, (i dehors, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature, pedane, tavolini, seggiole, panchine ed ombrelloni e gli impianti relativi di sicurezza, purché funzionali all’attività stessa), sempre per aumentare lo spazio di somministrazione, soggette a CIL, possono essere mantenute in essere, senza limitazione fino alla fine dello stato d’emergenza, (31 marzo 2022, più 90 gg. ovvero fino al 29 giugno 2022).

Esempi:

  • Il titolo abilitante in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sarà prorogato fino al 29 giugno 2022, (dalla fine dell’emergenza attuale del 31 marzo 2022 + 90 gg., grazie al D.L. n. 221/2021).

  • Il titolo abilitante (comunque denominato) scaduto entro il 30 gennaio 2020 non potrà beneficiare di nessuna proroga, se non quella prevista dalla legge, che doveva essere richiesta anteriormente alla medesima scadenza.

Ritiro presso il Comune dei titoli abilitativi edilizi

I titoli abilitativi già rilasciati, ma non ritirati dagli uffici comunali, possono essere appunto acquisiti (con l’assolvimento di quanto previsto, circa gli oneri vari) anche dopo 90 gg., dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, in altre parole fino al 29 giugno 2022.

AGGIORNAMENTO CON L’ALTRA PROROGA DI TRE ANNI GIA’ PREVISTA NEL 2020 SOLO PER ALCUNI TITOLI ABILITATIVI DALLA LEGGE “SEMPLIFICAZIONE

Comunicazione dell’interessato di auto proroga diretta di validità di un titolo edilizio esistente, al 31 dicembre 2020, (non scaduto)

L’intestatario del titolo abilitante, per evitare la decadenza del medesimo, per mancato inizio dei lavori o nell’eventualità dei medesimi non ultimati, ha avuto la possibilità in entrambi i casi, entro la data citata (31 dicembre 2020) di prorogare la validità dell’atto di tre anni con una semplice Comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia.

Unica condizione richiesta era che gli interventi e le opere regolarmente assentite non risultassero in contrasto, al momento della presentazione della stessa Comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o eventualmente adottati.

Titoli abilitativi previsti nel provvedimento

Questa disposizione trovava esclusivamente applicazione per i titoli abilitativi che sono stati rilasciati, formatisi, o presentati, entro il 31 dicembre 2020:

 

  • Permesso di costruire.
  • SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività) “super”, in alternativa al Permesso di costruire (o propria).
  • SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività) “normale – ordinaria”.

 

  • Convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi.

Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico –

Spetta però all’ufficio la preventiva verifica che l’opera non sia in contrasto con la citata normativa comunale prima della data di presentazione e trasmettere all’interessato la documentazione che attesti il ricevimento dell’atto.

Comunicazione non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici

Nell’eventualità che l’intervento non risultasse conforme alle norme urbanistiche sopraggiunte, il Dirigente dello Sportello dovrà informare lo stesso titolare, con apposita determina, che la Comunicazione di proroga presentata non è valida ed è priva di efficacia.

Validità della proroga – Limitazione –

La Comunicazione privata dell’intestatario è titolo legittimo per auto disporre l’estensione della validità della propria licenza edilizia, che però si perfeziona solamente con il riscontro della stessa da parte dell’ufficio comunale dell’avvenuta registrazione con la ricevuta specifica, regolarmente protocollata che lo stesso ufficio dovrà poi notificare al medesimo soggetto.

La normativa ora prevede:

  • Che il termine, già indicato, per l’inizio dei lavori di un anno dalla data del rilascio, può essere prorogato di anni uno, (totale massimo due anni (1+1), per procedere al cantieramento operativo).
  • Che la validità di tre anni del titolo, sempre dalla data del rilascio, entro il quale l’opera deve essere ultimata, può essere prorogata di altri tre anni, (totale massimo sei anni (3+3) per la dichiarazione di fine dei lavori).

Ovvero, per riassumere, per il Permesso di costruire e la SCIA super in alternativa o propria e SCIA normale – ordinaria, con Comunicazione dell’interessato, la proroga prevede:

  • Per l’inizio dei lavori: due anni. (Oltre, se ricorrente, a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, con le modifiche dell’ultimo decreto legge n. 221/2021)
  • Per l’ultimazione dell’opera: sei anni. (Oltre, se ricorrente, a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, con le modifiche dell’ultimo decreto legge n. 221/2021)

Esempi, per essere più chiari:

La validità del Permesso di costruire/SCIA:

  • In scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sarà prorogata automaticamente fino: al 29 giugno 2022 (+ 90 gg dalla fine dell’emergenza del 31 marzo 2022, grazie al D.L. n. 221/2021).

 

e fino al:

 

  • 29 giugno 2025 (grazie al Decreto “Semplificazioni”, + 3 anni, sempre attenzione: con la Comunicazione dell’interessato di auto proroga, presentata a suo tempo entro il 31 dicembre 2020. Senza quest’ultima la validità rimane sempre ferma al citato 29 giugno 2022, come previsto dal suddetto D.L. n. 221/2021).

 

  • Scaduti entro il 30 gennaio 2020, ora non potranno beneficiare di nessuna proroga.

Titoli edilizi già oggetto di proroga

Le disposizioni di questa legge trovano applicazione anche ai permessi che hanno già avuto proroga dal Comune ai sensi del testo unico per l’edilizia.

Documentazione in cantiere

La Comunicazione del titolare e la ricevuta dell’ufficio devono essere mantenute obbligatoriamente nel cantiere edile (luogo dei lavori), a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare la proroga in parola, oltre ovviamente alla documentazione specifica prevista dalle normative in vigore.

 

Altri titoli abilitanti edilizi esclusi

Questa legislazione prevede la possibilità di prolungamento della validità del titolo abilitante esclusivamente per le opere assoggettate ai titoli abilitanti espressi e taciti:

  • Permesso di costruire
  • SCIA
  • Convenzioni urbanistiche

Gli altri atti comunque denominati (CIL/CILA, PAS, Titolo unico. Autorizzazione unica, Autorizzazioni ordinarie, semplificate. Nulla osta, ed altri ancora) non sono compresi in questo prolungamento di validità temporanea, anche se possono continuare a godere invece della protrazione di efficacia, per ora fino al 29 giugno 2022.

Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale

Questa nuova disciplina (estensione dei tre anni), sempre a richiesta del titolare per evitare la decadenza del medesimo, per mancato inizio dei lavori o nell’eventualità dei medesimi non ultimati, presentata in entrambi i casi, di prorogare la durata dell’atto con una semplice Comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia, vale anche quando i “titoli abilitativi edilizi” interessano aree ed immobili vincolati.

La proroga in parola è attiva però finché è valida l’autorizzazione ordinaria o semplificata, con l’aggiunta dei mesi di ulteriore efficacia previsti dal più volte citato decreto… (“Dell’emergenza epidemiologica …”), se in scadenza nel periodo citato del “Covid 19”, fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, ovvero fino al (29 giugno 2022).

Convenzioni urbanistiche – Proroga automatica di tre anni, senza comunicazione del titolare

     Questa disposizione che dispone la proroga di tre anni del termine di validità (del titolo abilitativo) se i lavori sono iniziati, nonché dei termini di inizio (tre anni) e fine lavori (sempre proroga di tre anni) trova esclusivamente applicazione per le convenzioni di lottizzazione (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi), che sono state attivate (che si sono formate) al 31 dicembre 2020.

   

Automaticamente, quindi per legge, senza alcun intervento diretto dello stesso titolare, le convenzioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, (nuova data di cessazione dello stato di emergenza), sono prorogati di tre anni.

Esempi, per essere più chiari:

 

La validità della convenzione:

  • In scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, sarà prorogata automaticamente fino: al 29 giugno 2022 (+ 90 gg., dalla fine dell’emergenza del 31 marzo 2022, grazie al D.L. n. 221/2021).

 

e fino al

 

  • 29 Giugno 2025 (+ 3 anni, grazie al Decreto “Semplificazioni”).

  • Le convenzioni non formatisi entro il 31 dicembre 2020, ora non potranno beneficiare della proroga dei tre anni.
  • Le convenzioni scadute entro il 30 gennaio 2020, ora non potranno beneficiare di nessuna proroga.

Documento unico di regolarità contributiva – (DURC) –

Queste disposizioni riguardanti la proroga di tre anni dei vari titoli abilitanti e convenzioni, come già analizzato, con una semplice comunicazione del soggetto interessato, riguardante gli appalti pubblici, non trovano applicazione per quanto si riferisce al documento di regolarità contributiva, (DURC) che dovrà sempre essere aggiornato nei tempi previsti dalla speciale normativa di sicurezza.

Si consideri inoltre che lo stesso DURC che si riferisce appunto a servizi ed appalti con la pubblica amministrazione, non gode neanche della proroga prevista per l’emergenza sanitaria.

Esecuzione di lavori edilizi – Contratti tra privati –

Nei contratti tra privati, in corso di validità aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di 90 gg. (dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19), ovvero fino al 29 giugno 2022.

Ultimo aggiornamento

29 Dicembre 2021, 19:38