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NTC 2018, le prime indicazioni del CSLP

Il CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha pubblicato la nota 3187 del 21 marzo con cui fornisce le prime indicazioni circa l’applicabilità delle nuove norme tecniche per le costruzioni Nella Gazzetta ufficiale 42 del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17.

Data:
22 Marzo 2018

Il CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha pubblicato la nota 3187 del 21 marzo con cui fornisce le prime indicazioni circa l’applicabilità delle nuove norme tecniche per le costruzioni

Nella Gazzetta ufficiale 42 del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17.01.2018 che contiene le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Le nuove norme entrano in vigore il 22 marzo 2018.

Introduzione

Il CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha pubblicato una nota (3187 del 21 marzo 20218) con cui fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme tecniche.

Secondo il CSLP le nuove norme si pongono in continuità con le precedenti norme tecniche per le costruzioni del 2008 (dm 14.01.2008), riconfermandone l’impostazione concettuale e metodologica.

Il testo nuovo normativo è stato comunque parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011), sia nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.

Per molti aspetti, il testo normativo è stato anche semplificato e chiarito: 

  • sono state riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto
  • è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale
  • sono stati eliminati refusi, sono stati aggiornati i riferimenti normativi.

Le norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 entrano in vigore il 22 marzo 2018.

In attesa della Circolare?

Il CSLP chiarisce sin da subito che le norme tecniche per le costruzioni di cui al dm 17 gennaio 2018 sono pienamente applicabili dal 22 marzo 2018, indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare esplicativa con le relative istruzioni applicative. Nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, attualmente in fase di lavorazione, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare (617/2009), per quanto non in contrasto con quanto riportato nelle nuove NTC 2018.

Attività di competenza del Servizio Tecnico Centrale

In merito alle attività autorizzative e di qualificazione di competenza del Servizio Tecnico Centrale (STC), la continuità con le precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni è del tutto evidente. L’impostazione generale del Capitolo 11 della norma, infatti, e dei conseguenti procedimenti in carico al Servizio, non ha subito significative modifiche e variazioni.

Pertanto, principio generale adottato dal STC sarà che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi delle NTC 2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi delle NTC 2018.

In generale, pertanto, gli operatori interessati non dovranno richiedere la riemissione dei relativi atti autorizzativi e/o di qualificazione ai sensi del nuovo dm 17.01.2018.

In merito ai laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ, restano validi fino a scadenza i decreti autorizzativi finora rilasciati dal STC. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi Decreti autorizzativi ai sensi del dm 17.01.2018.

Le NTC 2018 prevedono comunque alcune novità in merito alla prova sui materiali.

Tra le altre cose, il CSLP ricorda che le nuove norme prevedono che:

“Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”

Inoltre,

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”

La nota continua quindi con una serie di indicazioni in merito a:

  • organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
  • acciai per cemento armato normale e precompresso
  • acciai per strutture metalliche
  • rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011
  • qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale
  • qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione
  • qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno
  • centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici
  • rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante

Nota 3187/2018

 

Ultimo aggiornamento

22 Marzo 2018, 22:48