Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.
Data:
20 Agosto 2016
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.
In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.
Quando è necessaria la notifica preliminare Asl
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:
- è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione
- all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.
Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza
L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Contenuto della notifica preliminare Asl
L’Allegato XII del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce i contenuti della notifica preliminare Asl.
La notifica preliminare Asl deve contenere:
- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- generalità del committente/i
- natura dell’opera
- responsabile/i dei lavori
- coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
- coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
- data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- ammontare complessivo presunto dei lavori
Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.
Ultimo aggiornamento
4 Agosto 2016, 11:39