No alla competenza esclusiva degli ingegneri per i progetti idraulici
Il Tar Sardegna accoglie il ricorso degli agronomi contro la Regione che richiedeva unicamente la firma di un ingegnere per progetti idraulici Con sentenza n.
Data:
28 Giugno 2018
Il Tar Sardegna accoglie il ricorso degli agronomi contro la Regione che richiedeva unicamente la firma di un ingegnere per progetti idraulici
Con sentenza n. 591 del 21 giugno 2018 il Tar Sardegna afrronta la questione delle competenze professionali. La sentenza si riferisce a fatti avvenuti nel 2016, quando un dottore agronomo presentava alla regione Sardegna un progetto di sbarramento di un bacino di accumulo artificiale.
Con una nota del 29 giugno 2016, indirizzata al committente e proprietario del terreno sul quale è stato realizzato l’invaso, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, per conto dell’Assessorato regionale Lavori Pubblici della Regione Sardegna, chiedeva documentazione integrativa, tra cui era compresa una articolata «perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]».
Anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo.
L’agronomo presenta ricorso Tar e chiede l’annullamento della anzidetta nota regionale, deducendo essenzialmente la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 3/1976, come modoficato dall’art. 2 della legge 152/1992, che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per:
«la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto urbano edilizio ai sensi dell’art. 1, comma 5, Dl. n. 90/1990, conv. in legge 165/1990, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici».
Nel caso di specie, l’invaso artificiale è connesso ad un fondo rustico e, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria, esso “serve all’abbeverata del bestiame ed alla irrigazione di un erbaio estivo (ha 1 circa)”.
Né sussisterebbe alcun contrasto con la norma regionale di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 26 dell’allegato A, della legge della regione Sardegna n. 12/2007, perché un’interpretazione della legge regionale, come quella data dal Servizio Opere Idrauliche di Sassari, si risolverebbe nella surrettizia attribuzione alla Regione della potestà di interferire sulla normativa tecnica in materia di progettazione delle dighe che, invece, ai sensi dell’art. 61, n. 4, dlgs 152/2006, continua ad essere di competenza statale.
Con atto depositato il 23 ottobre 2017, è intervenuta la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia accolto.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2018, il Tar ritiene fondato il ricorso, escludendo la competenza unica degli ingegneri in materia.
Il giudice amministrativo deduce che il legislatore ha voluto attribuire alle figure professionali in esame una competenza piuttosto ampia – comprendente non solo la progettazione, ma anche la direzione e sorveglianza dei lavori – con riferimento a tutti quegli interventi che siano connessi con la tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali.
In tale ambito figurano anche le competenze concernenti «la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano […] nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici» (art. 2, comma 1, lett. d, della legge n. 3/1976), in cui rientra anche l’intervento oggetto della domanda di approvazione tecnica.
Secondo la tesi dell’amministrazione regionale, sulla norma di legge statale dovrebbe prevalere quanto previsto dall’art. 26 dell’Allegato A della legge regionale sarda, 31 ottobre 2007, n. 12 (recante «Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna»), che prevede che la domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria degli invasi di cui trattasi deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di un ingegnere iscritto all’albo professionale.
Tuttavia, secondo il Tar va rilevato che (come si è avuto occasione di affermare in casi simili: cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 22 dicembre 2014, n. 1101; nonché, Cons. St., n. 3816/2015; n. 1738/2014) non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione.
Ultimo aggiornamento
28 Giugno 2018, 20:34