Sportello Unico per l'Edilizia

Niente condono all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali

Il Tar Toscana ribadisce che all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali non è possibile condonare abusi a causa del vincolo di inedificabilità assoluta Con la sentenza n.

Data:
18 Ottobre 2018

Il Tar Toscana ribadisce che all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali non è possibile condonare abusi a causa del vincolo di inedificabilità assoluta

Con la sentenza n. 1257/2018 il Tar Toscana chiarisce che non è possibile condonare opere abusive costruite all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali a causa del vincolo di inedificabilità assoluta.

I fatti in breve

Dei privati cittadini chiedevano la concessione in sanatoria di alcune opere abusive realizzate nel 1959 in un fondo ad uso commerciale consistenti: nella ristrutturazione con modifiche interne, ampliamenti, realizzazione di locali interrati (tettoie, annessi agricoli, rimessaggio attrezzi).

Il fondo era da sempre utilizzato quale laboratorio artigianale per la lavorazione di marmi per sepolcreti ed arredi funebri e per negozio con accessori per la vendita di fiori.

Il Comune ha negato il condono in ossequio al vincolo paesaggistico ed a quello cimiteriale.

Nel 2001 i ricorrenti hanno presentato richiesta di riesame dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria ed a seguito del suo respingimento presentavano ricorso al Tar.

I motivi di ricorso dei proprietari si basavano su:

  • la violazione dell’art. 338 R.D. 1265/1934 poiché il vincolo cimiteriale è stato ritenuto un vincolo di inedificabilità assoluto che impediva ex art. 31 L. 47/1985. Invece il vincolo ha la finalità di garantire il decoro del luogo di culto e di assicurare una cintura sanitaria di rispetto attorno al cimitero stesso per sua natura ritenuto insalubre, nonché di garantire la futura espansione del cimitero stesso. Tali finalità sono rispettate poiché gli esercizi commerciali ed artigianali del fioraio e del marmista si inseriscono funzionalmente ed armonicamente nelle vicinanze del cimitero stesso, e non generano rischi igienico-sanitari per coloro che fruiscono di detti fondi, trattandosi non di civili abitazioni, ma di luoghi in cui vendono esercitate attività che non comportano la presenza stabile di persone. Quanto alla possibile espansione del cimitero finora hanno avuto luogo sempre dalla parte opposta rispetto a dove sono ubicati i due fondi;
  • il vincolo paesaggistico non è un vincolo assoluto e si doveva tener conto del fatto che lo stesso era stato posto nel 1951 mentre il fabbricato risale al 1940.

Il ricorso non era fondato, secondo il Tar, ed è stato respinto poiché l’area ove è posto l’immobile è soggetta al vincolo di rispetto cimiteriale con fascia di rispetto di 200 metri.

Le opere secondo il Tar:

risalgono ad epoca posteriore alla realizzazione del cimitero e si trovano all’interno della zona di rispetto del medesimo, cioè ad una distanza inferiore al limite di m. 200 prescritto dall’art. 338 T.U. 1265/1934. Ciò comporta che, al momento in cui sono stati commessi gli abusi di cui si chiede la sanatoria, la fascia di rispetto cimiteriale ed il conseguente vincolo di inedificabilità erano sicuramente esistenti. Essendo un vincolo di inedificabilità assoluta, le opere sono insuscettibili di sanatoria, secondo quanto previsto dall’art. 33 L. 47/1985; il vincolo in questione si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione

Ultimo aggiornamento

18 Ottobre 2018, 16:51