Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati, modificato in Senato il decreto sicurezza
Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n.
Data:
15 Novembre 2018
Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici
Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.
In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).
Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici.
Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”.
I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Notifica preliminare
La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs 81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni:
- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- natura dell’opera
- responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- ammontare complessivo presunto dei lavori
Tale comunicazione è obbligatoria per:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno
Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno
Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.
Ultimo aggiornamento
15 Novembre 2018, 20:49