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Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati, modificato in Senato il decreto sicurezza

Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n.

Data:
15 Novembre 2018

Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici

Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.

In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”.

I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Notifica preliminare

La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs 81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni:

  • data della comunicazione
  • indirizzo del cantiere
  • committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
  • natura dell’opera
  • responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
  • coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
  • coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  • durata presunta dei lavori in cantiere
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  • ammontare complessivo presunto dei lavori

Tale comunicazione è obbligatoria per:

  • cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
  • cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  • cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi:

  • cantieri di cui all’articolo 90, comma 3
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.

Ultimo aggiornamento

15 Novembre 2018, 20:49