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L’utilizzo del gazebo determina il titolo abilitativo: quando serve il permesso di costruire

Tar Molise: il gazebo destinato ad un uso permanente è un intervento di nuova costruzione necessitante il permesso di costruire

Data:
4 Aprile 2021

Con sentenza 109/2021, il Tar Molise ha ricordato che la discriminante per valutare l’impatto urbanistico di un gazebo è rappresentata dal tipo di uso (o utilizzo), cioè temporalmente limitato oppure permanente.

Nel primo caso, si può anche bypassare il permesso di costruire ma nel secondo siamo in presenza di un intervento di nuova costruzione, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 1, lett. e), e 5 del dpr 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire e soprattutto, a monte, del rispetto delle ordinarie regole urbanistico-edilizie.

Il caso

Il proprietario di un immobile agisce per l’annullamento del permesso di costruire concesso da un comune al suo vicino, che ha consentito la realizzazione di un gazebo. In particolare, si duole dell’eccessiva vicinanza del gazebo alla propria abitazione e dal proprio garage, da cui disterebbe, rispettivamente, 3.5 e 1.5 metri.

Il Tar Molise, alla fine, accoglie il ricorso, ma è interessante partire dall’inizio della disamina per affrontare i diversi aspetti della vicenda.

Il tipo di gazebo

Il gazebo in questione è una struttura metallica destinata a servizio di un’attività commerciale (bar-caffè) ed è posta su un’area pubblica affidata in concessione alla controinteressata.

Il manufatto, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente e rimasto immune da contestazione, ha una dimensione pari a 9 metri di lunghezza e 2 di larghezza, con un’altezza di 2 metri e 45 cm, per una superficie complessiva di 18 m.q. La struttura è stata eretta previo ottenimento di specifico permesso di costruire, in coerenza con la richiesta stessa della controinteressata la quale, nella propria istanza di permesso, aveva dichiarato espressamente che si sarebbe trattato di intervento “di nuova costruzione su area libera” […] “di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001” con “occupazione permanente di suolo pubblico” dello stato dei luoghi.

La differenza tra gazebo permanente e gazebo a uso limitato

Il Tar ricorda che la giurisprudenza, con specifico riferimento alla normativa edilizio-urbanistica applicabile ai gazebo, distingue a seconda che la struttura in discussione sia destinata, in concreto, ad:

  • un uso temporalmente limitato, nel quale caso la natura meramente temporanea dell’opera escluderebbe la sua idoneità ad alterare lo stato dei luoghi, e dunque la necessità del permesso di costruire;
  • un uso permanente, dove si sarebbe in presenza di un’intervento di nuova costruzione, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 1, lett. e), e 5 del dpr 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire e soprattutto, a monte, del rispetto delle ordinarie regole urbanistico-edilizie.

Riprendendo una recente sentenza sul tema:

  • l’intervento edilizio che ha comportato la sistemazione degli spazi esterni (viali pedonali e muretti di perimetrazione, gazebo, pensiline), è annoverabile nel concetto di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), dpr 380/2001, che riguarda ogni trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, e che comprende qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, necessitante in base al successivo art. 10 del permesso a costruire e sanzionabile, in sua mancanza, con la sanzione della demolizione ex art. 31 (T.A.R. Napoli n. 5313/2018);
  • manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanent, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo, in quanto opere realizzate per attività stagionali. Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell’esonero dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, l’opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell’uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo (T.A.R. Lecce n. 666/2019);
  • gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberinon possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie deve evidenziarsi che l’amministrazione, alla luce della giurisprudenza appena richiamata, sarebbe dovuta partire da un esame delle specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del gazebo in questione, per poi procedere alla su qualificazione al fine di stabilire il regime normativo di riferimento, e verificare infine il rispetto di quest’ultimo.

Invece il comune, pur avendo apparentemente ritenuto che venisse in rilievo un intervento di nuova costruzione, non risulta avere in alcun modo provveduto, in particolare, in coerenza con la natura del titolo oggetto di richiesta, a verificare l’effettiva compatibilità dell’opera con la normativa urbanistico-edilizia indicata in questa sede da parte ricorrente nei motivi di ricorso, con particolare riguardo alle regole relative alle distanze.

Ultimo aggiornamento

4 Aprile 2021, 10:50