L’onere della prova spetta al privato, in caso di sanatoria di opere abusive
Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), con la sentenza n. 1924 del 7 marzo 2025, ha ribadito che spetta al privato dimostrare che un'opera edilizia abusiva sia stata ultimata entro una determinata data per accedere alla sanatoria o dimostrare la sua realizzazione in un periodo in cui non era richiesto alcun titolo abilitativo
Data:
23 Marzo 2025
Il Consiglio di Stato, (Sez. VI), con la sentenza n. 1924 del 7 marzo 2025, ha ribadito che spetta al privato dimostrare che un’opera edilizia abusiva sia stata ultimata entro una determinata data per accedere alla sanatoria o dimostrare la sua realizzazione in un periodo in cui non era richiesto alcun titolo abilitativo. Tale principio si basa sul criterio della “vicinanza della prova“, secondo cui chi ha maggiore disponibilità e accesso agli elementi probatori deve fornirli. Tuttavia, la sentenza introduce un’importante mitigazione di questo onere: se il privato presenta elementi rilevanti, come aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive o certificazioni che attestano fatti essenziali, il Comune non può limitarsi a respingerli senza un’analisi approfondita e basata su elementi certi. Se l’amministrazione non fornisce riscontri concreti o presenta dati incerti, si apre la possibilità di ricorrere a presunzioni logiche e massime di esperienza per stabilire la data dell’ultimazione dell’opera abusiva.
Orientamenti giurisprudenziali: conferme e sviluppi
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha visto numerosi precedenti confermare l’onere probatorio in capo al privato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2115/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3696/2019; Cons. Stato, n. 1391/2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3304/2020). La novità introdotta dalla recente sentenza consiste nel riconoscimento di un bilanciamento nell’onere probatorio: se il privato fornisce prove rilevanti, è il Comune a dover dimostrare il contrario con elementi solidi e non basati su mere supposizioni. Questo principio potrebbe tradursi in una maggiore tutela per i cittadini che, pur in presenza di una costruzione priva di titolo edilizio, riescano a dimostrare in modo plausibile la sua preesistenza rispetto alle norme più restrittive.
Il ruolo del Testo Unico dell’Edilizia nelle sanatorie
Un ulteriore aspetto affrontato dal Consiglio di Stato riguarda la qualificazione del D.P.R. 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia. Secondo la sentenza, questo atto normativo ha una funzione di coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni vigenti, senza impedire che norme previgenti, come la Legge 47/1985, possano essere richiamate per la valutazione di edificazioni realizzate prima della sua entrata in vigore. Questo significa che le regole sulle sanatorie devono essere interpretate tenendo conto dell’evoluzione normativa, garantendo così maggiore coerenza tra vecchie e nuove disposizioni.
In sintesi, la pronuncia del Consiglio di Stato introduce elementi di maggiore equità nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione in materia di sanatoria edilizia, imponendo agli enti locali una valutazione più approfondita delle prove fornite dai privati e ammettendo il ricorso a presunzioni quando i dati documentali non siano certi ma comunque significativi
Ultimo aggiornamento
23 Marzo 2025, 11:50