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Locazioni brevi, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi: la disciplina fiscale, le novità per gli intermediari e le regole sul regime della cedolare secca Il dl n.

Data:
28 Ottobre 2017

Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi: la disciplina fiscale, le novità per gli intermediari e le regole sul regime della cedolare secca

Il dl n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le cosiddette locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni.

Il regime delle locazioni brevi si applica anche:

  • alle sublocazioni
  • ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi
  • ai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione

Per questi tipi di contratto è ora possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida, in cui sono illustrate le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.

Cedolare secca

Di seguito si riportano le caratteristiche che devono avere i contratti di locazione brevi per i quali si può scegliere il regime della cedolare secca:

  • la durata non deve superare i 30 giorni
  • la data di stipula non è anteriore al 1° giugno 2017
  • non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale
  • devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze
  • possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche)
  • le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa
  • può trattarsi anche di sublocazione, comodato a titolo oneroso, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni
  • possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici

Si ricorda che l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 21%, inoltre per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l’obbligo di registrazione.

Come e quando si sceglie il regime della cedolare

Nella seguente tabella possiamo riassumere il regime della cedolare secca per le locazioni brevi.

Imposta dovute imposta sostitutiva del 21% dell’intero importo indicato nel contratto
Imposte non dovute Irpef, addizionali regionale e comunale (sui contratti eventualmente registrati non si pagano le imposte di registro e di bollo)
Scelta del regime
  • nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui maturano i canoni di locazione o nel quale si riscuotono i corrispettivi
  • con l’eventuale e volontaria registrazione del contratto

Le novità per gli intermediari

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno l’obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.

In sintesi, gli intermediari devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 per il loro tramite
  • trattenere una somma, pari al 21% del canone, se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi

La trasmissione dei dati

I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • nome, cognome e codice fiscale del locatore
  • durata del contratto
  • indirizzo dell’immobile
  • importo del corrispettivo lordo

La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Per il 2017 deve riguardare solo i contratti conclusi a partire dal 1° giugno di tale anno.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2017, 10:13