Sportello Unico per l'Edilizia

Linee guida sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Interno le nuove linee guida per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.

Data:
27 Luglio 2018

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Interno le nuove linee guida per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.

Con una circolare del 18 luglio il Viminale rende noto che sono state approvate le: “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” .

Il Ministero dell’Interno allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico/culturali e del patrimonio economico/sociale delle collettività locali, ha approvato una rivisitazione ed unificazione delle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo l’iter autorizzativo prevede due possibilità, in base ai profili security and safety:

  • il Comune deve acquisire il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773
  • il Comune può rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle Prefetture, acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Normativa di riferimento

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del d ocumento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

  • DM 19.08.1996
    Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • DM 18.03.1996
    Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

Requisiti delle aree: accessibilità

Le linee guida ribadiscono i requisiti di accessibilità per i mezzi di soccorso:

  •  larghezza: 3.50 m
  • altezza libera: 4.00 m
  • raggio di volta: 13 m
  • pendenza: non superiore al 10%
  • resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)
  • individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze
  • viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso d’emergenza
  • il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

Requisiti delle aree: capienza

La capienza massima deve essere definita:

  • avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2
  • verificato che per  la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, sia applicato il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo
  • considerando che il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta
  • tenendo conto che la larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m
  • considerando che gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

Requisiti delle aree: suddivisione in settori

In base al numero stimato di persone si concretizzano le seguenti soluzioni:

  • fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori
  • per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori
  • per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

  • i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri
  • lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m
  • le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento
  • lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m

Requisiti delle aree: protezione antincendio

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate.

Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo  antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

Ultimo aggiornamento

27 Luglio 2018, 10:25