Sportello Unico per l'Edilizia

Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n.

Data:
22 Settembre 2015

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20/2013, alle pratiche edilizie è necessario allegare la documentazione prevista dal comma 1 del citato articolo 5.

Art. 5
(Disposizioni in materia edilizia)
1. Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l’impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
2. Gli enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell’opera.
3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all’ente competente l’effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta dall’ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.
5. Contestualmente l’organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l’impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l’esclusione dalle procedure di selezione per l’affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all’Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all’Associazione
nazionale dei costruttori edili (ANCE), per l’impresa.

Ultimo aggiornamento

22 Settembre 2015, 12:34