Sportello Unico per l'Edilizia

Legge di Bilancio 2025: adeguamento prezzi per appalti di lavori

Il comma 532 della Manovra proroga le misure previste dall’articolo 26 del decreto-legge 50/2022, riguardanti l’adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025

Data:
2 Gennaio 2025

La legge 207/2024 del 30 dicembre 2024 – Legge di Bilancio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del del 31 dicembre 2024 ed è in vigore dal 1° gennaio.

Segnaliamo che il comma 532 modifica in più punti il comma 6-bis dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, che disciplina il meccanismo di adeguamento prezzi a seguito aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021)

Una prima modifica è volta a prorogare, nell’ambito del meccanismo di adeguamento dei prezzi, al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-bis, disponendo che gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.

Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro
economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.

Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l’anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023)

La lettera b) modifica il comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l’applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

Incremento risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La lettera c) modifica il comma 6-quater al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni per l’anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l’anno 2025.

Ultimo aggiornamento

2 Gennaio 2025, 17:34