Legge Concorrenza in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023: novità per SUAP, TAXI e dehors
Data:
18 Dicembre 2024
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre, la legge n.193/2024 del 16 dicembre, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”.
Di seguito, una panoramica delle misure principali che interessano gli enti locali.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico (art.25)
L’articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n.135/2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso.
La disposizione riforma anche l’apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC.
Per quel che riguarda i controlli dei comuni, agli stessi è garantito l’accesso al registro allo scopo di:
- verificare le eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti;
- effettuare, in fase di prima applicazione del registro, la ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune;
- adottare i provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l’accesso ai dati contenuti nel registro.
I Comuni sono tenuti comunicare al MIT i dati sulla ricognizione del numero delle licenze per taxi e delle autorizzazioni per NCC per comune nonché gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati.
Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi (art.26)
L’articolo 26 dispone una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (c.d. dehors).
Nel frattempo viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico in vigore.
I ministeri competenti, in collaborazione con gli enti locali, dovranno adottare le necessarie iniziative per garantire adeguati controlli e monitoraggi, evitando occupazioni irregolari.
Nel dettaglio, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l’acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, il decreto legislativo di cui sopra prevede la liberalizzazione della procedura – escludendo l’applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali – per l’apposizione di dehors su spazi parti urbani di interesse artistico e storico (beni così individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. g) del Codice dei beni culturali). Tale liberalizzazione non si applica qualora i dehors insistano su spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri “beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale”: in tal caso permangono i regimi autorizzatori previsti dal Codice.
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (art.34)
L’articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall’allegato al D.M. 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio territorialmente competente.
Ultimo aggiornamento
18 Dicembre 2024, 23:16