Legge Bilancio 2021 #1 – esonero contributivo per gli iscritti alla Cassa/INPS
Previsto l’esonero dai contributi previdenziali per i professionisti che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
Data:
16 Gennaio 2021
Con la recente pubblicazione in Gazzetta della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) all’art. 1, comma 20 è stato previsto un fondo per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
L’esonero dai contributi
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, il comma 20 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
Il fondo ha una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.
Beneficiari
La misura è destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da:
- lavoratori autonomi;
- professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs 30 giugno 1994, n. 509, e al dlgs 10 febbraio 1996, n. 103 (tra cui INARCASSA).
Requisiti
I professionisti/lavoratori che possono richiedere tale esonero, devono avere:
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Decreto attuativo e monitoraggio
Il successivo comma 21, della legge di Bilancio 2021, prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero.
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2021, 18:19