Le roulotte ad uso abitativo necessitano del permesso di costruire
Consiglio di Stato: se le roulotte sono utilizzate in modo continuativo a fini abitativi si configurano come nuove costruzioni Le roulotte utilizzate come abitazioni per famiglia, anche se solo periodicamente, sono classificate come interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire.
Data:
11 Agosto 2017
Consiglio di Stato: se le roulotte sono utilizzate in modo continuativo a fini abitativi si configurano come nuove costruzioni
Le roulotte utilizzate come abitazioni per famiglia, anche se solo periodicamente, sono classificate come interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 3435/2017 dello scorso 12 luglio, che ha accolto il ricorso di un comune legittimando l’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in un campo nomadi ove erano posizionate alcune roulotte.
Palazzo Spada evidenzia che tra gli interventi di nuova costruzione, all’art.3, comma 1 lettera e. 5) del dpr 380/2001 si prevede che “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee“.
Ciò che fa fede, pertanto, sono non solo (e non tanto) le caratteristiche costruttive delle opere, ma piuttosto il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo.
Le tre roulottes trovate sul lotto di proprietà del ricorrente utilizzate (periodicamente, ma) stabilmente come abitazione per la famiglia, comportano senza dubbio una trasformazione urbanistico-edilizia che altera in modo rilevante, duraturo e non meramente occasionale lo stato del territorio. E’ quindi necessario il permesso di costruire e a nulla rileva che non siano state infisse nel suolo, ma solo a questo aderenti.
Ultimo aggiornamento
11 Agosto 2017, 21:58