Sportello Unico per l'Edilizia

Le proroghe dei titoli abilitativi edilizi

Le novità introdotte dai decreti Cura Italia, Semplificazioni e Emergenza da Covid-12

Data:
5 Dicembre 2020

Le novità introdotte dai decreti Cura Italia, Semplificazioni e Emergenza da Covid-12

Le proroghe dei TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

previste dalle ultime legislazioni

  1. n. 27/2020 “Cura Italia” – L. n. 120/2020 “Semplificazione” –

– L. n. 159/2020 “Emergenza da COVID-19” –

 

In questi ultimi tempi diverse normative hanno prorogato la validità di alcuni titoli abilitativi edilizi, l’ultima delle quali è appunto il recente decreto “Emergenza da Covid 19”.

Le presenti note sono il riassunto, delle attuali modificazioni, riguardanti il periodo di validità dei titoli abilitanti ed altri atti in materia edilizia.

 

PROROGA AUTOMATICA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

(L. n. 27/2020 “Cura Italia” e L. n. 159/2020 “Emergenza da COVID-19”)

Sommario:

  1. La proroga prevista dal decreto “Cura Italia
  2. Atti amministrativi in generale, prorogati
  3. Titoli abilitativi edilizi previsti nel provvedimento, rilasciati dall’ente pubblico
  4. Titoli abilitanti edilizi interessati al provvedimento presentati direttamente dal cittadino allo Sportello unico per l’edilizia
  5. Altri titoli abilitanti edilizi presentati dal cittadino: CILA e CIL –  Disciplina delle proroghe
  6. Titoli abilitanti presentati dal cittadinoper fonti rinnovabili di energia NON previsti nel provvedimento
  7. Ritiro presso il Comune dei titoli abilitativi edilizi
  8. Convenzioni di lottizzazioneed altre tipologie di convenzioni e termini diversi
  9. Esecuzione di lavori edilizi. Contratti tra privati –10. DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

 

  1. La proroga prevista dal decreto “Cura Italia

Automaticamente, già per legge, senza alcun intervento diretto dell’interessato, i titoli abilitanti comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, (fissata al 31 gennaio 2021), sono prorogati di ulteriori 90 giorni, ovvero fino al 01 maggio 2021.

 

  1. Atti amministrativi in generale, prorogati

La proroga riguarda tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, rilasciati da in ente pubblico, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, (n. 159 del 27 novembre 2020). (Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre n, 300)

I provvedimenti scaduti, che non sono stati rinnovati, mantengono la validità originaria per ogni effetto di legge.  

 

  1. Titoli abilitativi edilizi, ed altri atti, previsti nel provvedimento, rilasciati dall’ente pubblico

Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti:

  • Permesso di costruire, (di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001 e legge regionale). (Valido tre anni).
  • AU, (Autorizzazione unica), (per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008). (Ha la durata pari alla vita utile dell’impianto)
  • Titolo unico, (sportello unico per le attività produttive, con titolo edilizio, art. 7 DPR n. 160/2010). (Valida tre anni)
  • AIA, (autorizzazione integrata ambientale, di cui al D. Lgs. n. 152/2006). (Valida dieci anni)
  • Autorizzazione sismica, (di cui all’art. 94 del DPR n. 380/2001, o legge regionale). (Valida cinque anni)
  • Autorizzazioni, nulla osta, riguardanti i vari vincoli, (es.: paesaggistici, ambientali, culturali, di cui al D. Lgs. n. 42/2004). (Valide cinque anni)
  • Autorizzazioni nulla osta, riguardanti diversi vincoli, (es.: idrogeologici e boschivi, demaniali, ferroviari, cimiteriali, stradali, ed altri, ecc.).
  • Concessioni di suolo pubblico, e quant’altro previsto.

 

  1. Titoli abilitanti edilizi previsti nel provvedimentopresentati direttamente dal cittadino allo Sportello unico per l’edilizia

Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti atti che non sono rilasciati dal Comune ma predisposti e presentati a quest’ultimo dall’intestatario del titolo abilitante:

  • SCIA super, (alternativa al Permesso di costruire o propria, di cui all’art. 23 del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
  • SCIA normale, (prevista dall’art. 23 del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
  • SCA – (Segnalazione certificata per l’agibilità, di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001 e legge regionale) – (Da trasmettere normalmente entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori)

 

  1. Altri titoli abilitanti edilizi presentati dal cittadino: CILA e CIL –  Disciplina delle proroghe

Disciplina dei termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti gli atti che seguono, anch’essi non rilasciati dal Comune ma presentati dal cittadino a quest’ultimo:

  • CILA, (Comunicazione inizio lavori asseverata, prevista dall’art. 6/bis del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
    • Non legata allo stato di emergenza sanitaria non gode di questa proroga.

Invece:

  • CILA
    • Legata allo stato di emergenza sanitaria rientra in un altro provvedimento di proroga, previsto dal cosiddetto decreto “Rilancio”, per l’emergenza sanitaria, riguardante le:
    • Opere contingenti e temporanee per l’emergenza sanitaria (Legge n. 77/2020 art.264 c.1/f)

Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse alla fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se non rientranti nell’attività edilizia libera, previa comunicazione di avvio attività (CILA) allo Sportello unico per l’edilizia con l’intervento di un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

Possono rimanere in essere fino alla fine dell’emergenza sanitaria, (ora stabilita il 31 gennaio 2021), e regolarizzate, a richiesta dell’interessato del titolo abilitativo previsto, se conformi agli strumenti urbanistici.

 

  • CIL – (Comunicazione inizio lavori per opere stagionali e quelle contingenti e temporanee, previste dall’art. 6 c. 1/e-bis del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida 180 gg.)
    • Non legata allo stato di emergenza sanitaria non gode di questa proroga.

Invece:

  • CIL
    • Legata allo stato di emergenza sanitaria rientra in un altro provvedimento di proroga, previsto dal cosiddetto decreto “Rilancio”, per l’emergenza sanitaria che ha:
  • Abrogato temporaneamente il termine per le opere contingibili e temporanee (Legge n. 77/2020 art.181 c. 2, 3 e 4, anche art.264 c.1/f.)

Per quanto si riferisce alla posa in opera delle strutture amovibili temporanee a disposizione dei pubblici esercizi, (i dehors, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature, pedane, tavolini, seggiole, panchine ed ombrelloni e gli impianti relativi di sicurezza, purché funzionali all’attività stessa), sempre per aumentare lo spazio di somministrazione, soggetti a CIL, possono essere mantenute in essere, senza limitazione fino alla fine dello stato d’emergenza, (31 gennaio 2021), perché questa legge ha disapplicato il limite temporale previsto, (prima di 90 gg. ora, di 180 gg.).

 

  1. Titoli abilitanti presentati dal cittadino per fonti rinnovabili di energia NON previsti nel provvedimento

Senza proroga i lavori riguardanti:

  • PAS, (Procedura autorizzativa semplificata, per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
  • CILA, (Comunicazione inizio lavori asseverata, per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
  • CIL, (Comunicazione inizio lavori per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).

 

  1. Ritiro presso il Comune dei titoli abilitativi edilizi

I titoli abilitativi già rilasciati, ma non ritirati dagli uffici comunali, possono essere appunto acquisiti (con l’assolvimento di quanto previsto) anche dopo 90 gg., dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19), (31 gennaio 2010), ovvero fino al 01 maggio 2021.

 

  1. Convenzioni di lottizzazione ed altre tipologie di convenzioni e termini diversi

Sono prorogati di novanta giorni, fino al 01 maggio 2021, i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

 

  1. Esecuzione di lavori edilizi. Contratti tra privati

Nei contratti tra privati, in corso di validità aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di 90 gg. data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19), ovvero fino al 01 maggio 2021.

 

  1. DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

La proroga automatica in questione non riguarderà, invece, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), (anche quando non venga acquisito e sia richiesto di produrlo – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva).

Questo documento continuerà ad essere assoggettato alla disciplina ordinaria.

 

 

PROROGA DIRETTA DELL’INTERESSATO AD ALCUNI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

CON COMUNICAZIONE (L. n. 120/2020 “Semplificazione”)

 

Sommario:

  1. Comunicazione dell’intestatario del titolo abilitativo in coro di validità, al Comune di auto proroga diretta del titolo stesso
  2. Comunicazione di proroga senza l’ausilio di un tecnico
  3. Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico
  4. Notificazione di proroga non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici
  5. 5.Comunicazione dell’interessato –Validità della proroga
  6. Condizione per l’applicazione della proroga
  7. 7.Titoli abilitanti edilizi rientranti nel provvedimento
  8. 8. Altri titoli abilitanti edilizi NON rientranti nel provvedimento i proroga
  9. Il periodo di proroga previsto dalla legge con la comunicazione
  10. 10.La proroga con comunicazione in relazione a quella prevista dal decreto“Cura Italia”
  11. 11.Titoli edilizi già oggetto di proroga da parte del Comune
  12. Documentazione da tenere in cantiere
  13. Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolatidal punto di vista paesaggistico culturale.

 

 

  1. Comunicazione dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio, in corso di validità, al Comune, di auto proroga diretta del titolo stesso

L’intestatario del titolo abilitante, per evitare la decadenza del medesimo, per mancato inizio dei lavori o nell’eventualità che i lavori non siano ultimati entro i termini previsti, ha la possibilità in entrambi i casi di prorogare la validità dell’atto con una semplice Comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia,  a condizione che gli interventi e le opere regolarmente assentite non risultino in contrasto, al momento della presentazione della stessa Comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o eventualmente adottati.

E’ possibile anche l’auto proroga diretta, riguardante un titolo abilitativo rilasciato (o presentato) dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sempre con una semplice Comunicazione al citato Sportello.

 

  1. Comunicazione di proroga senza l’ausilio di un tecnico

Il titolare della “licenza edilizia” può intervenire direttamente per richiedere la proroga senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione.

 

  1. Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico –

Spetta però all’ufficio la preventiva verifica che l’opera non sia in contrasto con la citata normativa comunale in vigore o adottata, prima della data di presentazione e trasmettere la ricevuta all’interessato con la dichiarazione che non vi sono elementi ostativi all’accoglimento del prolungamento di validità dell’atto.

 

  1. Notificazione di proroga non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici

Nell’evenienza che l’intervento della citata proroga del titolo abilitante non risulti essere conforme alle norme urbanistiche sopraggiunte, il dirigente dell’ufficio trasmette allo stesso titolare, tramite notificazione, la propria determina nella quale vi sono indicate le motivazioni di diniego per le quali la Comunicazione di proroga presentata è rigettata, inefficace e priva di validità.

 

  1. Comunicazione dell’interessato – Validità della proroga –

La Comunicazione privata dell’intestatario è titolo valido per auto disporre l’estensione della validità della propria “licenza edilizia”, che però si perfeziona solamente con il riscontro dello stesso ufficio comunale dell’avvenuta registrazione, con il nulla osta e la ricevuta specifica, regolarmente protocollata che gli verrà trasmessa, sempre tramite notificazione, dallo Sportello unico per l’edilizia.

 

  1. Condizione per l’applicazione della proroga

I titoli abilitativi per i quali si comunica la citata proroga non devono essere già scaduti al momento della presentazione.

In altre parole:

  • Se i lavori assentiti non sono stati avviati, entro un anno dal rilascio dell’atto o dalla presentazione. (Il mancato inizio porta alla decadenza dell’atto)
  • Se sono trascorsi tre anni dalla data di inizio lavori. (Il mancato rispetto del termine porta alla decadenza dell’atto)

 

  1. Titoli abilitanti edilizi rientranti nel provvedimento

Questa disposizione trova applicazione per il:

  • Permesso di costruire(Valido, che è stati rilasciato, o si è formato, entro il 31 dicembre 2020)

      Trova altresì applicazione per:

  • SCIA super alternativa al Permesso (o propria) –  SCIA normale. (Valida, che sono state presentate, entro il 31 dicembre 2020)

 

Altri titoli abilitanti edilizi NON rientranti in questo provvedimento 

Gli altri atti comunque denominati (PAS, Titolo unico. Autorizzazione unica, Autorizzazioni ordinarie, semplificate. Nulla osta, ed altri ancora) non sono compresi in questo prolungamento di validità temporanea, con semplice Comunicazione del titolare dell’atto, anche se possono continuare a godere invece della protrazione di efficacia grazie al citato decreto “Cura Italia”, con le modifiche dell’ultimo decreto, per ora fino al 01 maggio 2021.

Anche la CILA/CIL non rientrano in queste proroghe.  (Si veda però per l’emergenza sanitaria il punto 5 della prima parte).

 

  1. Il periodo di proroga previsto dalla legge con la Comunicazione:
  • Il termine, già indicato, per l’inizio dei lavori di un anno dalla data del rilascio, può essere prorogato di anni uno (Totale massimo due anni (1+1), per procedere al cantieramento)
  • La validità di tre anni del titolo, sempre dalla data del rilascio, entro il quale l’opera deve essere ultimata, può essere prorogata di altri tre anni. (Totale massimo sei anni (3+3) per la dichiarazione di fine dei lavori).

Ovvero, per riassumere:

Dal rilascio dell’atto: Permesso di costruire, regolarmente notificato la proroga prevede:

  • Per l’inizio dei lavori: un anno. (Totale 2) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia)
  • Per l’ultimazione dell’opera: tre anni. (Totale 6) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia)

Dalla presentazione: SCIA super in alternativa (o propria) e normale (ordinaria), la proroga prevede:

  • Per l’inizio dei lavori: un anno. (Totale 2) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia)
  • Per l’ultimazione dell’opera: tre anni. (Totale 6) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia)

 

  1. La proroga con Comunicazione in relazione a quella prevista dal decreto “Cura Italia

Poiché automaticamente, già per legge, senza alcun intervento diretto dell’interessato i titoli abilitanti comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, attualmente fissata al 31 gennaio 2021, sono prorogati di 90 giorni, si è dell’avviso che il Permesso di costruire e la SCIA possono beneficiare, nei casi previsti, di entrambe le proroghe, con la somma dell’estensione di validità degli stessi titoli , nel rispetto anche di altre eventuali norme regionali che hanno trattato lo stesso argomento.

 

Ancora nello specifico, la validità del Permesso di costruire o della SCIA, in scadenza:

  • Fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID – 19, (ora al 31 gennaio 2021):

SARANNO PROROGATI

  • Dal 31 gennaio 2021, (+ 90 gg.), fino al 01 maggio 2021, (grazie al Decreto “Cura Italia”).
  • Dal 01 maggio 2021 fino 01 maggio 2024 (+ 3 anni), (grazie al Decreto “Semplificazioni”, con Comunicazione dell’interessato).

 

Nel caso invece in cui la validità, del Permesso di costruire o della SCIA, sia scaduta:

  • Entro il 30 gennaio 2020:

NON POTRANNO

Beneficiare delle proroghe previste da queste normative.

 

Per fare un altro esempio, nel caso in cui il Permesso di costruire (sia rilasciato) o la SCIA (sia presentata) dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID – 19:

  • Dopo il 31 gennaio 2021:

NON POTRANNO

Beneficiare delle proroghe previste da queste normative.

 

  1. Titoli edilizi già oggetto di proroga da parte del Comune

Le disposizioni di questa legge trovano applicazione anche ai Permessi di costruire che hanno già usufruito di una proroga dal Comune (sia per l’inizio che fine lavori) ai sensi norme previste dal testo unico per l’edilizia, (o la stanno fruendo).

 

  1. Documentazione da tenere in cantiere

La Comunicazione del titolare e la ricevuta dell’ufficio devono essere mantenute obbligatoriamente nel cantiere edile (luogo dei lavori), a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare la proroga in parola, oltre ovviamente alla documentazione specifica prevista dalle normative in vigore.

 

  1. Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale

Questa nuova disciplina vale anche quando sono previsti interventi che interessano aree ed immobili vincolati.

La proroga della “licenza edilizia” in parola è attiva finché è efficace l’autorizzazione ordinaria o semplificata, con l’aggiunta dei mesi di ulteriore validità previsti dal decreto “Cura Italia”, dalla fine dell’emergenza, (ora al 31 gennaio 2021 (+ 90 gg., fino quindi al 01 maggio 2021), perché non gode della proroga dei tre anni previsti da questa normativa per il Permesso di costruire e la SCIA.

Dopo tale data, con la eventuale scadenza della validità dell’autorizzazione paesaggistica, decade automaticamente pure l’efficacia del titolo abilitante, (anche prima del 01 maggio 2024), però i lavori possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza della stessa autorizzazione paesaggistica e culturale.

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questo riassunto, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

Ultimo aggiornamento

5 Dicembre 2020, 12:50