Le modifiche al testo unico dell’edilizia DPR n. 380/2001 apportate dal Decreto Legge n. 32/2019 (cosiddetto: Sblocca Cantieri)
l decreto legge interviene con modifiche ad alcuni articoli del testo unico dell’edilizia con il fine di semplificare le procedure ed abbreviare i tempi per la realizzazione dei lavori per le costruzioni in zona sismica e per favorire la rigenerazione, recupero e razionalizzazione del patrimonio edilizio, anche dismesso.
Data:
13 Maggio 2019
l decreto legge interviene con modifiche ad alcuni articoli del testo unico dell’edilizia con il fine di semplificare le procedure ed abbreviare i tempi per la realizzazione dei lavori per le costruzioni in zona sismica e per favorire la rigenerazione, recupero e razionalizzazione del patrimonio edilizio, anche dismesso.
Come sintesi, nel particolare prevede con modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli:
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 2-bis. – (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) – (Modifiche portate dall’art. 5, c. 1, D. L. n. 32/19 – Norme in materia di rigenerazione urbana)
Si riferisce principalmente alla materia già disciplinata dal DM n. 1444/1968 , riguardante la distanza fra fabbricati, l’altezza, i limiti di densità edilizia, nonché le regole sugli spazi e attrezzature ed aree per i servizi collettivi e deroghe (agli standard urbanistici) negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
Sancisce un concetto importante, non più la facoltà di introdurre deroghe al citato decreto del 1968, ma un obbligo per tutte le regioni (anche speciali) di legiferare (o regolamentare) al riguardo apportando le modificazioni indicate, per consentire ai comuni di intervenire sugli strumenti urbanistici, o di attuazione.
Non viene però precisato la scadenza in cui le stesse regioni possono intervenire.
Stabilisce altresì che: nel caso di un “intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Ne deriva che tutti i limiti sopra indicati, sono comunque vincolanti e forse potrà risultare difficoltoso il recupero di edifici abbandonati.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER INTERVENTI EDILIZI IN ZONE SISMICHE
Art. 65 – (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) – (Modifiche portate dall’art. 3, D.L. n. 32/19 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
Le modifiche riguardano la procedura, ovvero l’iter amministrativo riguardante l’intervento edilizio per tale tipologia di costruzione.
Nello specifico:
L’obbligo del costruttore, prima dell’inizio dei lavori, di denunciare allo Sportello unico per l’edilizia, “le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”. ( Ovvero in conformità quindi alle Norme Tecniche per le Costruzioni) – (Comma 1)
Con allegato:
Il progetto dell’opera firmato dal progettista (non più in triplice copia), ecc.; (comma 3/a)
Una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, (non più in triplice copia), dalla quale risultino le caratteristiche, ecc. (comma 3/b)
Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione [3] dell’avvenuto deposito , (solo l’attestazione, non più anche il progetto). (Comma 4)
Obbligo del direttore dei lavori, ultimate le parti della costruzione (non più a strutture ultimate), che incidono sulla stabilità della stessa di depositare, entro 60 giorni, allo Sportello unico per l’edilizia, (non più in triplice copia), una relazione sull’adempimento degli obblighi con allegato: (Comma 6)
I certificati delle prove sui materiali impiegati.
Per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione.
L’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Esclusione
Non vi è più l’obbligo per il direttore dei lavori, ultimate le parti della costruzione di depositare, entro 60 giorni, allo Sportello unico per l’edilizia una relazione, nel caso interventi di minore o privi di rilevanza, per le riparazioni e gli interventi locali che non costituiscono pericolo.
In altre parole nel particolare l’adempimento è escluso nei casi previsti da: (nuovo art.94-bis)
– c. 1 lettera b/2 (interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità):
Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti.
– c. 1 lettera c/1. ( Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità):
Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità .
– Lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori, all’atto della presentazione della relazione riguardante l’ultimazione delle parti che incidono sulla stabilità della stessa costruzione, l’attestazione dell’avvenuto deposito, (su una copia della stessa relazione) e provvede a trasmettere la medesima al competente ufficio tecnico regionale . (Che, ora riguardo all’intervento edilizio, è la prima comunicazione che riceve) (Comma 7)
Art. 67 – (Collaudo statico ) – (Modifiche portate dall’art. 3, D.L. n. 32/19 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
Stabilisce che, per gli interventi di minore o privi di rilevanza riguardanti la pubblica incolumità, il certificato di collaudo è sostituito dalladichiarazione di regolare esecuzione (di conformità) predisposta dal direttore dei lavori. (In questo caso quest’ultimo non consegna più al collaudatore la relazione e la documentazione prevista, ecc.)
Nel particolare come indicato dal nuovo art. 94-bis, non è più previsto il certificato di collaudo nelle già citate seguenti ipotesi:
– c. 1 lettera b/2 (interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità):
Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti.
– c. 1 lettera c/1 ( Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità):
Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 93 – (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismich e) – (Modifiche portate dall’art. 3, D.L. n. 32/19 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
Interviene sulle caratteristiche del progetto e denuncia:
Nello specifico:
Comma 3. “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche”. (Toglie la specifica degli elaborati tecnici da presentare).
Comma 4. “I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica”. (Il progetto deve essere accompagnato da una asseverazione del progettista circa la conformità delle opere alle norme tecniche e agli strumenti urbanistici. Non prevede più l’obbligo di allegare una relazione sui criteri e scelta della fondazione, i calcoli riguardanti il terreno, ecc.).
Comma 5. “Per tutti gli interventi il preavviso scritto (denuncia dei lavori da realizzare nelle zone sismiche con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65”. (Questi adempimenti sostituiscono quelli già previsti dal citato art. 65 e sono validi anche agli effetti della denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).
Il decreto introduce altresì nel testo unico dell’edilizia un nuovo articolo:
Art. 94/bis – (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) – (Articolo introdotto dall’art. 3, D.L. n. 32/19 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
L’articolo individua ai fini dell’applicazione delle norme previste dalla parte seconda del testo unico, nel rispetto degli art. 52 e 83 , dai capi:
I – Disposizioni di carattere generale.
II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Introduce la suddivisione delle caratteristiche degli interventi edilizi in ordine sismico: (Comma 1)
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 [ , e Zona 2 );
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
(Interventi soggetti al Permesso di costruire/SCIA super, in alternativa al Permesso, o propria)
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle
località sismiche a media sismicità (Zona 3 );
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2 );
(Interventi soggetti al Permesso di costruire/SCIA super/normale, esclusa la CILA)
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
(Interventi soggetti a CIL/CILA o liberi)
Linee guida (Comma 2)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93. (Non è specificato la tempistica dell’emanazione dell’atto).
In attesa di tale indirizzo, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni degli interventi o confermare le disposizioni vigenti. (Nel rispetto della presente normativa, già in vigore).
Varianti in corso d’opera
Sempre il citato Ministero deve prevedere, d’intesa con la Conferenza Unificata, l’individuazione delle varianti in corso d’opera non sostanziali (non essenziali, ovvero parzialmente difformi al progetto approvato) per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico di cui all’art. 93. (Oltre a quello già presentato)
Inizio lavori per interventi edilizi “rilevanti” (Comma 3)
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, (Permesso di costruire/SCIA super, in alternativa al Permesso o propria), non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, (c. 1/a) dal punto di vista sismico, senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione .
Inizio lavori per interventi edilizi “di minore rilevanza” (Comma 4)
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, (Permesso di costruire/SCIA super/normale, esclusa la CILA/CIL), non è richiesta la citata autorizzazione per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza”, (c. 1/b ) .
Inizio lavori per interventi edilizi “privi di rilevanza” (Comma 4)
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo, se previsto, all’intervento edilizio, (SCIA normale/CILA/CIL), non è richiesta l’autorizzazione regionale di cui sopra per lavori relativi ad interventi “privi di rilevanza”, (c. 1/c ).
Inizio lavori per interventi edilizi rientranti “nell’attività edilizia libera”
Le opere e gli interventi edilizi rientranti nell’attività edilizia libera di cui al glossario unico , corrispondenti a quelli privi di rilevanza sismica non abbisognano di particolari adempimenti relativamente alla normativa in oggetto.
Attività che però deve essere realizzata nel rispetto della normativa edilizia .
Inizio lavori per interventi edilizi rientranti “nell’attività edilizia libera”, in area protetta dal punto di vista paesaggistico
Le opere e gli interventi edilizi rientranti nell’attività edilizia libera di cui al suddetto glossario unico, effettuati in aree protette con vincolo paesaggistico , corrispondenti a quelli privi di rilevanza sismica non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e non abbisognano di particolari adempimenti, sempre relativamente alla legislazione in parola.
Se l’adeguamento o miglioramento, al fine antisismico comporta modifiche alle caratteristiche morfo tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio, è necessaria la suddetta autorizzazione semplificata.
Cosa cambia per lo Sportello unico per l’edilizia
Sono destinati a questo ufficio il controllo, l’osservanza e l’adempimento del nuovo iter amministrativo che prevede la novella disciplina.
Nel particolare, a grandi linee:
Art. 65, c. 1 – La denuncia iniziale per opere in cemento armato, ecc., che ricevono dal costruttore non devono essere trasmesse al competente ufficio tecnico regionale.
Art. 65, c. 3 – Il progetto dell’opera firmato dal progettista non deve essere in triplice copia.
Art. 65, c. 4 – Lo Sportello rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione di avvenuto deposito, senza allegare copia del progetto.
Art. 65, c. 6 – Il direttore dei lavori, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa deposita una relazione sui vari adempimenti. (Non più a strutture ultimate)
Art. 65, c. 7 – Lo Sportello rilascia al direttore dei lavori, all’atto medesimo della presentazione, l’attestazione di avvenuto deposito, su una copia della relazione e provvede a trasmetterla al competente ufficio regionale. (Solo in questo momento)
Art. 93, c. 3 – Il progetto deve essere esauriente, secondo le tecniche di costruzione e la normativa specifica. (Non prevede più l’obbligo di allegare una relazione sui criteri e scelta della fondazione, i calcoli riguardanti il terreno, ecc.).
Art. 93, c. 4 – Il progetto deve essere accompagnato da una asseverazione del progettista circa la conformità delle opere alle norme tecniche in vigore e agli strumenti urbanistici.
Art. 93, c. 5 – Il preavviso scritto ed il deposito del progetto sostituiscono quelli già previsti dal citato art. 65 e sono validi anche agli effetti della denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Art. 93/bis – Cambiano le caratteristiche degli interventi secondo la normativa sismica: (Rilevanti – Minore rilevanza – Privi di rilevanza), con la conseguenza dell’adozione di diverse procedure amministrative, in relazione appunto alla tipologia delle opere.
Saranno le regioni a predisporre per i comuni le linee guida con l’elencazione precisa degli interventi edili rientranti nella suddivisione di cui sopra, compreso la disciplina delle varianti in corso d’opera.
Controlli regionali
Le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione sismica preventiva.
Conversione in legge
Il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (Salva Cantieri) dovrà essere convertito in legge entro il 16 giugno 2016.
Ultimo aggiornamento
13 Maggio 2019, 20:59