Sportello Unico per l'Edilizia

L’abuso edilizio su suolo demaniale va sempre demolito

No alla conversione in sanzione pecuniaria: per il Tar Campania un’opera abusiva su suolo demaniale va sempre demolita

Data:
1 Novembre 2020

Qualunque manufatto realizzato su suolo di proprietà dello Stato, senza adeguato titolo edilizio, va necessariamente demolito come unica possibilità di applicazione della legge. A chiarire il caso è la sentenza n. 4266 del Tar Campania.

Il caso

Una società, titolare di una concessione per l’uso di un arenile demaniale, realizzava a ridosso della spiaggia e della scogliera una pedana in legno di 120 m².

Si premette che per la realizzazione di tale opera era stata chiesta un’autorizzazione come costruzione stagionale, titolo che non era stato più rinnovato.

Il Comune verificava lo stato dell’opera priva di titolo edilizio attraverso un sopralluogo della polizia municipale e, successivamente, denunciava l’abuso alla Procura della Repubblica.

La società tentava di correre ai ripari presentando prima una comunicazione di inizio lavori (CILA) per l’installazione della pedana, e poi una SCIA per la somministrazione (corner bar) da posizionare sul manufatto: il Comune respingeva le richieste ed emetteva un’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva con ripristino dello stato dei luoghi, in quanto il manufatto era privo del necessario titolo edilizio.

La società, quindi, decideva di ricorrere al Tar lamentando la violazione dell’art. 6 (attività di edilizia libera), comma 1, del dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), alle lettere:

  • e-bis) “opere stagionali“;
  • e-ter ) “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità“.

La sentenza del Tar

A parere dei giudici, l’opera in questione si configura di notevole estensione e, quindi, è classificabile come nuova costruzione; essa è idonea a modificare l’assetto edilizio dei luoghi con aumento del carico urbanistico, per cui è necessario richiede un permesso di costruire.

I togati sottolineano inoltre che al momento del sopralluogo effettuato dal Comune, la pedana risultava senza titolo edilizio: a nulla vale la CILA richiesta ad opera già eseguita e la SCIA integrata riferita ad una attività si somministrazione.

Per il Tar, l’abuso edilizio realizzato su suolo demaniale, richiama l’applicazione dell’art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) del dpr n. 380/2001; quest’ultimo prevede in tale circostanza, quale unica ed esclusiva conseguenza senza possibilità di alternative, la demolizione a spese del responsabile.

Il Tar conclude e ribadisce che l’art. 35 del T.U. non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e non lascia alcuna possibilità per valutazioni discrezionali all’ente locale che ne impone la demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi (art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali“, comma 2, dpr n. 380/2001).

Per tali motivi, il ricorso non è accolto.

Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2020, 08:19