La piscina di grandi dimensioni richiede il permesso di costruire
Tar Puglia: se una piscina è di grandi dimensioni e incide in maniera tendenzialmente durevole sull'intorno urbanistico di riferimento, rientra tra gli interventi di nuova costruzione assentibili con permesso di costruire
Data:
6 Marzo 2024
Una piscina per gli ospiti all’interno di una masseria è una nuova costruzione per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.
Lo ha chiarito il Tar Puglia nella sentenza 295/2024, in riferimento alla corretta qualificazione edilizia di una piscina a servizio degli ospiti, realizzata all’interno di una struttura/masseria a fini turistici.
Il caso
Il comune ha inviato parere negativo alla realizzazione della piscina e la società proprietaria della masseria ha proposto appello al TAR.
La parte ricorrente contesta il diniego basato sull’incompatibilità con le norme di tutela dell’ambiente e con l’art. 4 c. 2 lett. a) della L.R. 25/02.
L’amministrazione ha classificato l’intervento come nuova costruzione, ritenendolo incompatibile con le norme di salvaguardia regionali.
Piscina autonoma e di rilevanti dimensioni: serve il permesso di costruire
Il TAR Puglia, richiamando la giurisprudenza amministrativa, sottolinea che una piscina, per la sua autonomia rispetto all’edificio di appartenenza, può configurarsi come intervento di ristrutturazione edilizia, soggetto al permesso di costruire.
Ma la piscina in questione, descritta come una struttura in acciaio prefabbricato con caratteristiche fisico-strutturali rilevanti, è considerata una nuova costruzione che incide in modo duraturo sull’ambiente circostante.
Si tratta infatti di una piscina “in acciaio prefabbricato posato in loco su uno strato di stabilizzato posato a rullo di uno spessore max di 10/15 cm. L’intera struttura completamente prefabbricata e amovibile, verrà posata su travi spesse 10 cm con un interasse di un metro, Contrafforti in acciaio dello spessore di 10 cm che verranno riempiti in pietrame e successivamente rivestiti in pietra locale (…)“.
Pertanto, la sua realizzazione richiede il previo titolo edilizio, e la ricorrente non può procedere senza violare la disposizione dell’art. 4 co 2, lett. a) della L.R. 25/02.
Ultimo aggiornamento
6 Marzo 2024, 22:46