Sportello Unico per l'Edilizia

La nuova autorizzazione unica per interventi edilizi nelle strutture turistiche

Approfondimento sull’articolo 24-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, col quale viene introdotta l’Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche

Data:
22 Novembre 2021

L’art. 24-bis della disposizione in esame, introdotto dalla Camera dei deputati in fase di conversione del Decreto, assoggetta (comma 1) ad un autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, gli interventi edilizi di:

  1. costruzione di strutture ricettive, come definite dalle singole leggi regionali;
  2. modificapotenziamento o rifacimento totale o parziale delle suddette strutture, come definiti dalla normativa vigente;
  3. realizzazione delle opere connesse agli interventi di cui ai punti e 2 e delle infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture ricettive medesime.

Compete alle singole Regioni e Province autonome dettare le disposizioni di dettaglio volte ad individuare e disciplinare le tipologie di interventi ed opere su cui incide la norma.

Il c.2 dell’art. 24-bis, D.L. 31 maggio 2021 n. 7 disciplina, a sua volta, il procedimento per il rilascio di detta autorizzazione unica, prevedendone il rilascioall’esito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990 e la cui decisione è assunta in sede di conferenza dei servizi decisoria, ex artt. 14 e ss. della stessa L. 241/1990.

Lo stesso c.2 precisa inoltre che, fatti salvi gli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido alla realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Il suddetto titolo abilitativo (nel caso di specie, permesso di costruire) per l’effettuazione degli interventi edilizi è prescritto dall’art. 10, D.P.R. 380/2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: per gli interventi di nuova costruzioneristrutturazione urbanisticaristrutturazione edilizia c.d. pesanteossia tutti quegli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedentenei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (quelle che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi), comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)[1].

Va sottolineatonel rimarcare la rilevanza ed estensione della disposizione in esame, che il successivo art. 14 del D.P.R. 380/2001prevede che il permesso di costruire può essere rilasciato anche in deroga agli strumenti urbanistici generali, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblicoprevia deliberazione del consiglio comunale e nel rispetto comunque delle disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, proprio in tal senso, secondo la consolidata giurisprudenza (ribadita di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 346/2020), la costruzione e l’ampliamento di strutture alberghiere, rientra proprio tra gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di permesso di costruire in deroga ai sensi del citato art. 14.

Il c.3 dell’art. 24-bis, D.L. 31 maggio 2021 n. 7 delinea, infine, l’ambito di operatività della disposizione prevedendo che, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: individuano gli interventi assoggettati all’autorizzazione unica di cui al c.1 specificando, altresì, le modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al c.2 e i limiti di operatività dell’autorizzazione, da ricollegare essenzialmente al  rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Ultimo aggiornamento

22 Novembre 2021, 12:04