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La manutenzione di un’opera abusiva costituisce reato penale!

Cassazione penale: le opere di manutenzione su un manufatto abusivo sono illecite e configurano una ripresa dell’attività criminosa originaria

Data:
26 Novembre 2020

Qualunque opera di manutenzione, anche ordinaria, eseguita su un manufatto creato illecitamente, costituisce prosecuzione del reato.

La Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 27993/2020 ci spiega il perché.

Il caso

Il GIP (Giudice per le indagini preliminari) ed il Tribunale del riesame rigettavano la richiesta del PM (Pubblico Ministero) di sequestro preventivo di un terreno che era stato adibito a pista di motocross.

Nel 1992 il conduttore del terreno aveva ottenuto una concessione dal Comune per l’allestimento di tale pista che avrebbe dovuto avere carattere temporaneo.

La pista di motocross, invece, non era mai stata smontata: il conduttore aveva eseguito ripetuti interventi di modifica ed adeguamento.

Secondo il PM, il manufatto, in assenza di un valido titolo autorizzativo, aveva reso definitivo il mutamento della destinazione urbanistica da suolo agricolo a impianto sportivo scoperto.

Il medesimo impianto, oggetto di ripetuti interventi di manutenzione nel tempo, costituiva motivo di disturbo e disagio per i residenti della zona che ne lamentavano la rumorosità e l’inquinamento.

La questione, dopo i vari gradi, approdava in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La suprema corte fa notare che il tribunale ha ritenuto penalmente irrilevanti le opere successive di manutenzione che sono state eseguite sulla struttura priva di adeguato titolo edilizio; invece, secondo gli ermellini:

qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente.

I giudici precisano che il Tribunale e ancor prima il GIP avrebbero dovuto considerare le opere eseguite in manutenzione non tanto in rapporto alla loro sussistenza, ma piuttosto alla loro qualificabilità come prosecuzione di un’attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro provvisorio) rilasciato nel 1992 dal Comune su un’area con destinazione agricola.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Ultimo aggiornamento

26 Novembre 2020, 18:59