Sportello Unico per l'Edilizia

La Giunta comunale non può indirizzare verso il diniego del permesso di costruire

Il rilascio del permesso di costruire è di competenza esclusiva del dirigente dello sportello unico ed è illegittima ogni ingerenza della Giunta comunale In merito al rilascio del permesso di costruire, la competenza è del dirigente dell’ufficio preposto (sportello unico per l’edilizia) e la Giunta comunale non deve interferire.

Data:
22 Febbraio 2018

Il rilascio del permesso di costruire è di competenza esclusiva del dirigente dello sportello unico ed è illegittima ogni ingerenza della Giunta comunale

In merito al rilascio del permesso di costruire, la competenza è del dirigente dell’ufficio preposto (sportello unico per l’edilizia) e la Giunta comunale non deve interferire. Questo è quanto ha stabilito la sentenza Tar Liguria 25/01/2018, n. 54, che ha sancito il principio secondo il quale nessuna ingerenza è contemplata dalla legge nella filiera procedimentale sottesa all’emissione del titolo edilizio.

La Giunta comunale è organo di governo e come tale non può determinare i contenuti del titolo abilitativo in quanto così facendo sconfina la propria competenza in un’attività amministrativa che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali.

Il caso

Una impresa edile ha presentato una istanza per ottenere il rilascio di un permesso di costruire volto alla realizzazione di un complesso residenziale di dodici edifici in un comune ligure.

Tale istanza si fonda sul riconoscimento del ‘premio volumetrico’ (fino al 15%) previsto dal Puc qualora il privato si impegni a cedere aree a standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto.

La Giunta comunale deliberava ‘direttive’ al competente settore in merito all’istanza edificatoria suddetta, nel senso che la proposta ivi formulata per la cessione di aree a standard (parcheggi pubblici e verde), riguardando una zona ‘non centrale per la quale non è previsto un particolare utilizzo di pubblico interesse‘, non poteva essere ritenuta utile.

Si tratta dunque di un diniego espresso mediante ‘atto di indirizzo‘ della Giunta comunale e conseguente nota di trasmissione del Dirigente.

L’impresa propone ricorso al Tar sollevando censure di merito ed eccependo, in via subordinata, l’incompetenza a pronunciarsi della Giunta, sostenendo che l’organo in questione non avrebbe ‘alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire‘.

La sentenza

I giudici amministrativi liguri accolgono il ricorso: in base all’art. 20 del Testo Unico dell’edilizia (dpr n. 380/2001), essi hanno ritenuto la censura di incompetenza palesemente fondata, in quanto tale articolo ‘riserva al dirigente o al responsabile dell’ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell’organo di governo in tale ambito procedimentale‘.

Il collegio ha sottolineato che ‘l’avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo assolutamente puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell’attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli Enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale‘.

Da qui l’accoglimento della censura di incompetenza, l’annullamento degli atti impugnati e la rimessione dell’affare all’autorità competente, ossia al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del comune.

Disciplina del permesso di costruire

Il permesso di costruire costituisce il principale strumento per autorizzare il privato all’esercizio del potere edificatorio e sorge sulle ceneri dell’originario strumento della concessione edilizia.

Ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire è necessario quando si tratti di interventi di maggiore impatto sul territorio: il riferimento è in particolare agli interventi di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica, agli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti.

Ultimo aggiornamento

24 Febbraio 2018, 09:34