Sportello Unico per l'Edilizia

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio rende illegittima la demolizione

Per il Tar Lazio la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria rende illegittima l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio

Data:
11 Luglio 2021

Demolizione o sanzione pecuniaria?

In presenza di un abuso edilizio la risposta non è sempre così semplice e scontata, anche se in linea generale viene in aiuto il Testo Unico dell’edilizia (dpr 380/2001) con l’articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) dove al comma 2 si legge che:

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Ma, nonostante l’indicazione del TUE, sovente, tocca all’amministrazione preposta valutare tale decisione.

Sta di fatto che la concreta possibilità di applicare una sanzione di tipo pecuniario renderebbe illegittima la demolizione.

In merito giunge un interessante chiarimento dal Tar Lazio attraverso la sentenza n. 6660/2021.

Il caso

Una privata decideva di adeguare con delle opere edilizie (senza richiedere le necessarie autorizzazioni) un fabbricato preesistente sul proprio terreno (ricadente in area paesaggisticamente vincolata) che circondava la sua abitazione, per destinarlo ad abitazione della figlia.

Successivamente il Comune ingiungeva un’ordine di demolizione, verso la quale si opponeva la privata.

La proprietaria riteneva che:

  • se il Comune avesse svolto un’istruttoria adeguata e/o comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, mettendola in grado di comprovare la conformità urbanistica dell’immobile oggetto del provvedimento di demolizione, tale carattere sarebbe emerso, congiuntamente al fatto che per l’edificio ella aveva già presentato domanda di sanatoria edilizia;
  • la circostanza per cui la demolizione ingiunta le avrebbe provocato un danno gravissimo, privandola della casa abitata dalla figlia.

La sentenza del Tar Lazio

Il Tar ribadisce che per costante orientamento giurisprudenziale:

  • non è dovuta la comunicazione d’avvio del procedimento sanzionatorio;
  • ai fini dell’adozione di un provvedimento di demolizione, l’Amministrazione comunale non ha alcun obbligo, in virtù dell’astratta sanabilità dell’opera, di accertare d’ufficio la conformità urbanistica dell’intervento, ciò in quanto la prova della “doppia conformità urbanistica”, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell’istanza per la sua sanatoria, è un onere a carico del cittadino che (nel caso in esame) non risulta abbia mai presentata un’istanza di accertamento.

In merito al presunto danno cagionato dalla demolizione alle esigenze abitative della figlia, i giudici sono del parere che la ricorrente piuttosto avrebbe dovuto evidenziare “la possibilità di danno che la demolizione delle opere abusive avrebbe arrecato alla porzione lecita dell’immobile”.

Relativamente a quest’ultima eventualità, non evidenziata dalla ricorrente, il Tar spiega che:

la giurisprudenza prevalente ha precisato che “la valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Invero, l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell’ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell’edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico.

Resta fermo che spetta al destinatario dell’ordine di demolizione (che invochi l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva) dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall’art. 34, dpr 380/2001 per accedere al beneficio in questione.

Quindi, nel caso in esame (concludono i giudici) competeva all’istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell’immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sarebbe stato evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell’abuso.

Eventualità, quest’ultima, che sarebbe stata poi valutata contestualmente all’esecuzione dell’ordine di demolizione.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Ultimo aggiornamento

11 Luglio 2021, 17:04