La copertura del campo da padel richiede il permesso di costruire
Tar Puglia: la copertura dei campi da padel non rientra nel campo applicativo dell'art. 6, comma 1, lett. e bis del Testo Unico Edilizia, cioè nell'attività edilizia libera (opere stagionali e precarie), ma necessita di permesso di costruire per essere assentita
Data:
5 Dicembre 2023
Le coperture di alcuni campi da padel non possono qualificarsi come opere precarie ad uso transitorio per l’evidente rilievo che le stesse, in considerazione della loro funzionalizzazione a soddisfare esigenze stabili, sono state realizzate non già per un uso per fini temporanei e contingenti ma per un utilizzo destinato a protrarsi nel tempo.
Lo ha precisato il Tar Puglia nella sentenza 1286/2023, che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e ripristino impartita da un comune per la copertura di un campo da padel ‘abusiva’, in quanto eseguita senza richiedere e ottenere il permesso di costruire.
Nella promuncia si evidenzia, in primis, che le opere contestate si caratterizzano per difformità volumetriche e di realizzo rispetto a quelle originariamente assentite.
La realizzazione di un modulo con dimensioni diverse ed ulteriori rispetto a quello originariamente assentito, incrementandone la volumetria, costituisce un intervento di nuova costruzione necessitante del rilascio di un apposito titolo edilizio.
Allo stesso modo la realizzazione di un opere ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite necessitano di un titolo abilitativo in variante.
Le opere descritte sono tutte opere che in relazione alla loro consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio rientrano nel novero degli interventi di nuova costruzione per i quali è necessario il rilascio di un preventivo titolo edilizio che, nella specie, è mancato.
La copertura del campo da padel non è un’opera precaria
Con riferimento alle opere di copertura dei tre campi da padel, secondo i ricorrenti si tratterebbe di interventi rientranti nel campo applicativo dell’art. 6 comma 1 lett. e bis del dpr 380/2001, cioè opere precarie.
Citando la giurisprudenza espressasi in materia, il Tar Puglia ricorda che:
- “In ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie”;
- “La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante”.
Precarietà di un manufatto: conta la destinazione materiale
In definitiva, “la natura “precaria” di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo”.
Nel caso di specie, le coperture dei campi da padel non possono certamente qualificarsi come opere precarie ad uso transitorio per l’evidente rilievo che le stesse, in considerazione della loro funzionalizzazione a soddisfare esigenze stabili – i campi da padel appunto -, sono state realizzate non già per un uso per fini temporanei e contingenti bensì per un utilizzo destinato a protrarsi nel tempo.
Ultimo aggiornamento
5 Dicembre 2023, 22:43