La chiusura del balcone richiede il permesso di costruire
Tar Lazio: è necessario il titolo abilitativo se si tratta di chiusura permanente di una superficie accessoria, con conseguente ampliamento di volumetria
Data:
12 Settembre 2024
Per l’ampliamento della unità immobiliare delle dimensioni di mt. 4,20 x2,00 x h mt. 2,60 circa, tramite chiusura di un balcone di pertinenza della stessa con installazione di infissi in alluminio anodizzato su parapetto in muratura eretto a ridosso della ringhiera, è necessario il permesso di costruire.
Lo ha chiarito il TAR Lazio nella sentenza 7609/2024 dello scorso 17 aprile, sottolineando che non è decisiva la circostanza che l’opera insista su una loggia o su un balcone, né che (circostanza peraltro non dimostrata) si tratti di mera pertinenza edilizia, essendo invece dirimente che esso consiste nella chiusura permanente di una superficie accessoria, con conseguente ampliamento di volumetria, rientrante nella previsione dell’art. 16 L.R. 15/2008.
Secondo il TAR, il carattere abusivo dell’opera è confermato anche dalle nuove regole inerenti le VEPA (vetrate panoramiche amovibili) ex art.6 lettera B-bis del dpr 380/2001, nella norma ‘ratione temporis’, che stabilisce quale tipo di vetrate non comportino aumento di cubatura, cioè le vetrate amovibili con funzione temporanea di protezione atmosferica e climatica.
Nel caso in esame le finestre non sono amovibili, assicurando un uso non occasionale, e comunque funzionale, più che alla protezione atmosferica o climatica, a creare una nuova volumetria, tanto che all’interno è stato rinvenuto quanto necessario per l’illuminazione, nonché arredi e suppellettili.
Ultimo aggiornamento
12 Settembre 2024, 19:54